Al fine di favorire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro l’art. 25 del D.lgs. n. 80/2015 ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per le imprese di fruire di sgravi contributivi.
I criteri e le modalità per l’utilizzo degli sgravi sono stati però rimessi a una misura regolamentare e, segnatamente, ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre a tale decreto è stato demandato il compito di definire ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, se del caso previa adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.
L’art. 25 del D.lgs. n. 80 cit. è stato attuato solo di recente, mediante D.I. del 12 settembre 2017.
Tale decreto è stato pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 248 del 23-10-2017 – ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2017, secondo l'avviso pubblicato nel sito del Ministero del lavoro il successivo 17 ottobre.
Lo sgravio è destinato solo ai datori di lavoro del settore privato, sempre che costoro abbiano:
Le misure di conciliazione vita-lavoro sono state suddivise in tre aree di intervento:
Area di intervento genitorialità che comprende le seguenti tematiche:
Area di intervento flessibilità organizzativa che comprende:
Welfare aziendale, nell’ambito del quale vengono fatte confluire
Ebbene la fruizione dello sgravio è ammessa a patto che il contratto collettivo aziendale preveda almeno due delle sopra elencate misure conciliative e una delle quali deve riguardare l’area di intervento genitorialità oppure l’area di intervento flessibilità organizzativa.
Inoltre, se il CCNL nazionale già prevede siffatte misure, lo sgravio è ammesso nella misura in cui il contratto aziendale detti una disciplina migliorativa o estensiva rispetto a quella del CCNL nazionale.
La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1 comma 1175 della L. n. 296/06 del 27, ovvero al possesso, da parte del datore di lavoro, del DURC. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare anche i contratti collettivi nazionali o di secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Va da sé che l’eventuale fruizione indebita degli sgravi, sulla quale è chiamato a vigilare il personale ispettivo, comporta la restituzione degli stessi, con applicazione delle sanzioni civili, fatta salva l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato.
All’emanazione del decreto si attenderanno le istruzioni operative dell’INPS per la presentazione delle domande.
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