In “Gazzetta” le retribuzioni convenzionali dei lavoratori inviati all’estero

Pubblicato il 28 dicembre 2010 È pubblicato, sul n. 300 della “Gazzetta Ufficiale” (24 dicembre 2010), il Decreto 3 dicembre 2010, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia. Reca la determinazione, dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011, delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani operanti all'estero, ex articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987.

Le tabelle con le retribuzioni per ciascun settore sono allegate al decreto.

Si ricorda che le retribuzioni in oggetto servono come base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Inoltre, sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale, per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni. Il documento vede la partecipazione del ministero dell’Economia poiché le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate anche ai fini del calcolo dell’Irpef.

Il decreto interessa i lavoratori italiani assunti sul territorio nazionale per essere inviati in Paesi extracomunitari:

- dai datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede (anche secondaria) nel territorio nazionale;

- da società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile);

- da società costituite all'estero, in cui persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

- dai datori di lavoro stranieri.
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