In “GU” il decreto che regola il congedo paternità e il bonus bebè

Pubblicato il 14 febbraio 2013 Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 37 del 13 febbraio 2013.

Il provvedimento prevede, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 la possibilità anche per i padri lavoratori dipendenti di poter fruire dei congedi obbligatori e facoltativi, entro il quinto mese di vita del proprio figlio. La possibilità concessa è quella di poter accudire il bambino per un giorno, con la garanzia della retribuzione al 100% a carico dell’Inps. I giorni di congedo possono divenire due se la madre rinuncia ad altrettante giornate del congedo di maternità a lei spettante.

Il decreto prevede, inoltre, un contributo da erogarsi alle madri lavoratrici per favorire il loro rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria. Si tratta di un bonus mensile di 300 euro che lo Stato erogherà per contribuire alle spese dell’asilo nido o della babysitter a condizione che la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, rinunci al congedo parentale facoltativo.

Il bonus potrà essere richiesto per un periodo massimo di sei mesi dalla lavoratrice interessata. Il contributo per la babysitter sarà erogato con il sistema dei buoni lavoro, mentre quello per l'asilo nido consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta tra quelle accreditate e ricomprese in un apposito elenco che sarà istituito dall'Inps, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro.
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