In zona sismica, qualsiasi intervento edilizio va denunciato

Pubblicato il 01 settembre 2018

Tutti gli interventi edilizi in zona sismica devono essere previamente denunciati al competente ufficio per consentire i preventivi controlli, necessitando del rilascio del preventivo titolo abilitativo.

Questo con riferimento a tutti i lavori che comportino o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria.

In difetto, ne deriva l'applicazione delle relative sanzioni, mentre sfuggono a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.

E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 39335 del 31 agosto 2018.

Non solo interventi in cemento necessitano di autorizzazione

Nel caso esaminato, gli Ermellini hanno confermato, ritenendola conforme al principio di diritto ricordato, una decisione di merito con cui due imputati erano stati condannati ad un’ammenda, per il reato di cui agli articoli 93 e 95 del DPR 380/2001.

Questo, per aver realizzato, senza la preventiva denuncia e il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile, alcune opere edilizie che avevano comportato l’aumento della originaria volumetria di un fabbricato, dei movimenti di terra, uno sbancamento del terreno con conseguente aumento del carico urbanistico, lo spostamento dell'accesso al fondo autorizzato, l’apertura, lungo l’edificio, di porte e finestre e l’eliminazione di altre aperture, un’altezza interna del manufatto superiore rispetto a quella riportata nei grafici.

I due avevano presentato ricorso, dolendosi, tra gli altri motivi, di una carenza dell'elemento materiale del reato e asserendo che, ai sensi dell'articolo 65 del Testo Unico dell'edilizia, l'obbligo della prescritta denuncia in materia di normativa antisismica riguardava solo le opere in conglomerato cementizio armato, escludendo dal predetto obbligo tutti i lavori che non si sostanziano in tale tipologia.

A propria difesa, avevano dedotto che queste ultime opere erano state tutte originariamente assentite e che il progetto era stato depositato presso il genio civile, con conseguente regolare realizzazione degli interventi strutturali, mentre – a loro dire - le opere successivamente realizzate non erano soggette ad analoga disciplina autorizzatoria.

Norme antisismiche applicate a prescindere dal tipo di opera

Assunto, questo, ritenuto del tutto infondato dalla Corte di legittimità poiché non allineato al consolidato orientamento con cui la giurisprudenza della Cassazione aveva ripetutamente delimitato l'ambito di applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica con riferimento alla natura degli interventi realizzati.

In definitiva, in zona sismica, la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi.

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