La corretta gestione delle ferie retribuite non riguarda solo la tutela del diritto individuale del lavoratore, ma incide direttamente sugli aspetti contributivi dell’impresa.
L’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, impone ai datori di lavoro di garantire almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite, di cui due da fruire nell’anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi, salvo trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva.
Il mancato rispetto di questi obblighi non genera, di per sé, un’irregolarità contributiva, ma può comportare la perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge, con effetti circoscritti ai lavoratori coinvolti e per la durata della violazione.
La normativa prevede inoltre sanzioni amministrative graduate (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003), che si applicano in base al numero di lavoratori interessati e alla reiterazione dell’inadempimento.
Restano esclusi da responsabilità i casi in cui la mancata fruizione delle ferie sia imputabile a eventi tutelati, quali malattia, infortunio, maternità o sospensione per cassa integrazione.
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