Inadempimento del promittente venditore? Esecuzione specifica con contestuale riduzione del prezzo

Pubblicato il 07 settembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14936 del 6 settembre 2012, ha ricordato come il promissario acquirente, di fronte all’inadempimento della controparte, non ha solo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o l’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, potendo esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 del Codice civile, chiedendo, cumulativamente e contestualmente, l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo.

In particolare, nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, l’avvocato della parte acquirente è stato ritenuto responsabile per non aver proposto, contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende nei confronti della parte venditrice.

E nella specie – precisa la Cassazione – era evidente che l’azione di riduzione, ove ritualmente introdotta, avrebbe potuto “sovvertire l’esito della causa”.
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