Debiti Inail, aggiornamento sanzioni e tassi

Pubblicato il 27 luglio 2022

L’Inail, con la circolare 26 luglio 2022, n. 29, comunica, a seguito dell’innalzamento dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, nella misura dello 0,50%, di aver aggiornato i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Dal 27 luglio 2022 i tassi di interesse dovuti sono i seguenti:

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

La rateizzazione dei debiti dei premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse che è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, avvisa la circolare 29/2022, per le istanze di rateazione presentate a decorrere dal 27 luglio 2022, troverà applicazione il tasso di interesse fissato nella misura del 6,50%.

Si specifica che non si prevedono variazioni per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con l’applicazione del tasso di interesse vigente alla data di presentazione della domanda.

Sanzioni civili

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

Si specifica che la sanzione civile non potrà essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In virtù del citato incremento - da parte della Banca centrale europea - dei tassi di interesse, a decorrere dal 27 luglio 2022 si applicherà un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali è prevista una riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, salvo che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

Pertanto, a decorrere dal 27 luglio 2022, si applicherà:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Accomodamento ragionevole e inclusione sociale dei disabili: cosa cambia

15/05/2024

Contraddittorio preventivo, nuove correzioni nell’ambito del Decreto Superbonus

15/05/2024

Sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali: sindacati sanzionati

15/05/2024

Riduzione contributiva in edilizia; domande entro il 15 maggio 2024

15/05/2024

Emendamento Superbonus: Sugar tax al 2025

15/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy