Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025, l’INAIL fornisce un quadro di sintesi e chiarimento in merito al regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali applicabile alla magistratura onoraria, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51.
Il documento assume rilievo operativo in quanto conferma l’assetto assicurativo già vigente, chiarendo l’ambito soggettivo di applicazione e i riferimenti normativi rilevanti.
L’assicurazione obbligatoria INAIL riguarda specifiche categorie di magistrati onorari, individuate dal decreto legislativo n. 116/2017.
Magistrati onorari confermati
Rientrano nell’ambito di applicazione:
La disciplina distingue i magistrati onorari in base alla modalità di esercizio delle funzioni.
Per i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, trova applicazione l’articolo 31-bis del decreto legislativo n. 116/2017, che conferma l’assicurazione presso l’INAIL secondo le regole già previste dall’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto.
Per i magistrati onorari appartenenti al ruolo a esaurimento, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, l’articolo 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 stabilisce analogamente l’assoggettamento all’assicurazione INAIL.
La circolare chiarisce che le disposizioni introdotte dalla legge n. 51/2025 non hanno modificato il regime assicurativo già in vigore.
L’assicurazione continua a essere disciplinata dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, senza variazioni sostanziali rispetto al passato.
L’assicurazione è attuata:
L’attività svolta dai magistrati onorari è classificata alla voce di tariffa 0722, rientrante nella gestione “Altre attività”, secondo le tariffe dei premi vigenti.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo:
Per la determinazione dei valori aggiornati, la circolare rinvia alle istruzioni annuali INAIL sui limiti minimi di retribuzione imponibile e sulla rivalutazione del minimale e del massimale di rendita.
Le prestazioni erogate dall’INAIL sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo, garantendo coerenza tra contribuzione e tutela.
Il premio assicurativo è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
I premi sono riscossi:
La circolare ricorda che i compensi corrisposti ai magistrati onorari sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e rilevano fiscalmente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR.
Gli stessi compensi costituiscono base imponibile ai fini previdenziali, con obbligo di versamento dei contributi secondo le disposizioni vigenti.
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