Inail, fissati gli indici di gravità medi per il triennio 2026-2028

Pubblicato il 30 ottobre 2025

Novità in arrivo dalla circolare Inail n. 53 del 28 ottobre 2025, che fissa i criteri e le percentuali di riduzione dei premi e dei contributi Inail per l’anno 2026.

La misura si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha previsto la possibilità di ridurre in via temporanea l’importo dei premi assicurativi dovuti dalle imprese, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.

La circolare, emanata a seguito del decreto interministeriale del 30 settembre 2025, fissa inoltre gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, parametro tecnico di riferimento per determinare la misura della riduzione spettante.

La riduzione per il 2026 è stata stabilita nella misura del 13,02%, applicabile ai premi e ai contributi ancora non oggetto di revisione tariffaria.

Quadro normativo

Leggi e decreti applicabili

Il punto di partenza del sistema di riduzione è rappresentato,m come sopra accennato, dalla legge n. 147/2013 che ha introdotto, all’articolo 1 comma 128, la possibilità per l’Inail di proporre annualmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali una riduzione percentuale dei premi e dei contributi assicurativi.

La norma prevede che la riduzione sia concessa nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi Inail e che la sua misura venga determinata con decreto interministeriale emanato dal ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

Il limite complessivo di spesa per tale riduzione è fissato in 1.200 milioni di euro annui a partire dal 2016, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema assicurativo.

Con la legge di bilancio 2019, il legislatore ha confermato la continuità dell’agevolazione e ha ribadito la necessità di mantenere un equilibrio tra la riduzione dei premi e la solidità economica della gestione assicurativa dell’Inail.

La norma ha rafforzato il principio secondo cui la misura della riduzione deve tenere conto dell’andamento infortunistico aziendale, introducendo così un criterio di premialità per le imprese che adottano efficaci politiche di prevenzione.

Il decreto 22 aprile 2014 costituisce poi il principale provvedimento attuativo della legge n. 147/2013: esso ha stabilito le modalità di calcolo della riduzione e i criteri per la sua applicazione, differenziando i soggetti interessati in base alla data di inizio dell’attività:

Infine, il decreto interministeriale del 30 settembre 2025, approvato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail n. 128 del 27 giugno 2025, ha definito i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e ha fissato la misura della riduzione per l’anno 2026 nella percentuale del 13,02%.

Il decreto si applica ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive (ai sensi della legge n. 93/1958) e ai contributi della gestione agricoltura previsti dal D.P.R. n. 1124/1965.

La riduzione non si applica invece ai premi o contributi per i quali interviene, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aggiornamento delle tariffe.

Finalità della riduzione

La finalità principale della misura è quella di alleggerire il carico contributivo delle imprese assicurate presso l’Inail, favorendo al contempo la cultura della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In termini economici, la misura mira a redistribuire parte delle risorse derivanti dai positivi risultati di gestione dell’Istituto, entro il limite massimo di 1.200 milioni di euro annui, garantendo alle imprese un beneficio tangibile senza compromettere la sostenibilità del sistema assicurativo.

Dal punto di vista operativo, la riduzione si traduce in un credito applicato ai premi dovuti, modulato in base all’andamento infortunistico e alla tipologia di attività.

Per i datori di lavoro del settore agricolo, la riduzione contribuisce a contenere i costi di un comparto caratterizzato da elevati rischi e margini economici ridotti, mentre per gli operatori radiologici la misura rappresenta un riconoscimento del particolare regime assicurativo previsto dalla legge n. 93/1958.

Ambito di applicazione

La circolare Inail n. 53 del 28 ottobre 2025 stabilisce in modo puntuale l’ambito di applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

La riduzione, fissata nella misura del 13,02%, rappresenta una misura transitoria che trova applicazione solo per specifiche tipologie di premi e contributi, in attesa dell’aggiornamento generale delle tariffe Inail.

Settori interessati

La riduzione dei premi e contributi assicurativi per l’anno 2026 riguarda due categorie ben definite di soggetti assicurati:

a) Assicurazioni contro le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive - legge n. 93/1958

Il primo ambito di applicazione della riduzione riguarda i premi speciali unitari previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93, destinati alla copertura assicurativa delle malattie e lesioni provocate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Tale assicurazione è obbligatoria per:

La peculiarità di questa forma assicurativa consiste nel fatto che essa non è collegata alla retribuzione o al numero di addetti, ma viene calcolata sulla base di un premio unitario per apparecchio radiologico o sostanza radioattiva detenuta.

L’Inail, con la circolare n. 53/2025, ha confermato che anche per questa categoria di assicurati continuerà ad applicarsi la riduzione dei premi prevista dalla legge n. 147/2013, poiché le tariffe di riferimento non sono ancora state oggetto di revisione.

In termini operativi, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di riduzione utilizzando il servizio online “Riduzione L. 147/2013 - Polizze Speciali”, disponibile sul portale istituzionale www.Inail.it, accedendo all’area dedicata ai servizi telematici per i datori di lavoro e i professionisti sanitari.

b) Contributi assicurativi della gestione agricoltura - D.P.R. n. 1124/1965

Il secondo settore interessato è quello della gestione agricoltura, disciplinato dal Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La riduzione riguarda i contributi assicurativi riscossi in forma unificata dall’INPS, relativi ai lavoratori agricoli dipendenti e autonomi, che restano soggetti alla tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il comparto agricolo è tradizionalmente considerato uno dei più esposti al rischio infortunistico, a causa delle caratteristiche operative delle attività svolte (uso di macchinari, movimentazione manuale, esposizione agli agenti atmosferici).

Proprio per questo motivo, la riduzione del 13,02% rappresenta un importante strumento di sostegno economico alle imprese agricole, oltre che un incentivo all’adozione di buone pratiche di sicurezza e prevenzione.

La domanda di riduzione per il settore agricoltura deve essere presentata attraverso la compilazione del modulo “Riduzione L. 147-2013 – primo biennio Agricoltura”, disponibile nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Premio assicurativo del sito Inail.

Il modulo va trasmesso via PEC all’indirizzo dcod@postacert.Inail.it, di competenza della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Istituto, che provvede all’inserimento dei soggetti aventi diritto negli elenchi comunicati all’INPS per l’applicazione della riduzione.

In entrambi i settori, la riduzione è concessa in relazione al periodo assicurativo 2026, e la sua applicazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esclusioni

Sono espressamente esclusi dalla misura agevolativa:

In tali casi, la riduzione risulterebbe superflua, poiché l’aggiornamento tariffario comporta già una rideterminazione dei premi in funzione del rischio e dell’andamento infortunistico del settore di appartenenza.

Pertanto, la misura prevista dalla circolare n. 53/2025 ha natura selettiva e temporanea, applicandosi solo nei casi in cui la revisione tariffaria non sia ancora intervenuta, al fine di garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema di calcolo dei premi.

Indici di Gravità Medi

Gli Indici di Gravità Medi (IGM), riportati nell’allegato 3 della circolare n. 53/2025, rappresentano un elemento tecnico fondamentale per la determinazione della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi; vengono definiti dall’Inail per ciascun settore produttivo e indicano la gravità media degli infortuni verificatisi in un determinato periodo di riferimento, tenendo conto di variabili come:

Gli IGM sono elaborati sulla base dei dati statistici raccolti dall’Istituto e approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail n. 128 del 27 giugno 2025, successivamente ratificata dal decreto interministeriale del 30 settembre 2025.

Per il triennio 2026-2028, tali indici costituiscono il parametro di confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) di ciascuna impresa, al fine di verificare l’ammissibilità alla riduzione.

Le aziende che presentano un IGA inferiore all’IGM del proprio settore, ovvero un andamento infortunistico migliore della media, possono beneficiare della riduzione in misura piena.

Gli IGM, dunque, garantiscono omogeneità e trasparenza nell’applicazione della riduzione, consentendo una valutazione oggettiva del rischio e dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle imprese.

Come si applica la riduzione

La circolare Inail n. 53 del 28 ottobre 2025 stabilisce i criteri e le modalità con cui viene applicata la riduzione dei premi e dei contributi assicurativi per l’anno 2026, in attuazione dell’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La misura della riduzione, fissata nella percentuale del 13,02%, non è infatti concessa automaticamente a tutti i soggetti assicurati, ma viene riconosciuta in base a specifici criteri di merito e requisiti temporali.

Il meccanismo di applicazione si articola in due differenti modalità:

Attività avviate da oltre un biennio

Per le aziende che hanno avviato la propria attività prima del 3 gennaio 2024, la riduzione dei premi e dei contributi Inail per l’anno 2026 è applicata secondo un criterio comparativo che prende in considerazione l’andamento infortunistico aziendale.

Il meccanismo si basa sul confronto tra due indicatori fondamentali.

  1. Indice di Gravità Aziendale (IGA) - rappresenta il livello di gravità degli infortuni registrati nell’azienda nel periodo di osservazione, calcolato tenendo conto della frequenza, durata media e gravità delle menomazioni conseguenti agli eventi infortunistici.
  2. Indice di Gravità Medio (IGM) - è un valore medio di riferimento per il settore produttivo di appartenenza, stabilito dall’Inail e aggiornato periodicamente.

Il confronto tra i due indici consente di stabilire se l’azienda ha avuto, nel periodo considerato, un andamento infortunistico migliore o peggiore rispetto alla media del settore.

La riduzione del 13,02% viene quindi riconosciuta solo alle imprese il cui IGA risulti inferiore o pari all’IGM, cioè a quelle che presentano un livello di sicurezza pari o superiore alla media del comparto economico di riferimento.

Questo criterio mira a premiare le imprese virtuose che investono nella prevenzione, migliorano le condizioni di sicurezza e riducono la frequenza degli infortuni.

Al contrario, le aziende che presentano un Indice di Gravità Aziendale superiore alla media non possono beneficiare della riduzione, poiché il loro livello di rischio risulta superiore agli standard di settore.

L’IGA, come sopra accennato, è determinato dall’Inail sulla base dei dati relativi agli infortuni denunciati dall’impresa nel periodo di osservazione (di norma l’ultimo triennio utile). Il calcolo tiene conto di:

Tali informazioni sono poi rapportate al numero medio di lavoratori assicurati e alle ore complessivamente lavorate, così da garantire un confronto omogeneo tra imprese di dimensioni differenti.

L’Inail confronta quindi l’IGA dell’azienda con l’IGM del settore (aggiornato per il triennio 2026-2028, come definito nel decreto interministeriale del 30 settembre 2025).

Se l’IGA risulta inferiore all’IGM, la riduzione del 13,02% si applica automaticamente ai premi dovuti per il 2026, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’impresa.

Questo approccio consente di integrare la riduzione in un sistema meritocratico, in cui la prevenzione diventa non solo un obbligo normativo, ma anche un vantaggio economico per l’azienda.

Attività avviate da meno di un biennio

Per le imprese che hanno avviato la propria attività a partire dal 3 gennaio 2024, la circolare Inail n. 53/2025 prevede una procedura differente.

In questi casi, infatti, non è possibile calcolare l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), poiché manca uno storico infortunistico sufficiente a valutare il comportamento aziendale nel tempo; di conseguenza, l’accesso alla riduzione è subordinato alla presentazione di una domanda specifica, corredata da autocertificazione del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La logica è chiara: le nuove imprese, pur non avendo dati statistici disponibili, possono comunque beneficiare della riduzione dimostrando di adottare un modello organizzativo conforme alla normativa sulla sicurezza, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Per ottenere la riduzione dei premi Inail nel 2026, le attività avviate da non oltre un biennio devono rispettare le seguenti condizioni.

  1. Avere una data di inizio attività uguale o successiva al 3 gennaio 2024.
  2. Presentare domanda di riduzione entro la scadenza prevista per il biennio di attività, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Inail.
  3. Attestare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dichiarando l’adozione di misure preventive idonee e la regolare formazione dei lavoratori.

Come presentare la domanda

Le modalità variano a seconda del settore di appartenenza:

Settore radiologico

I soggetti titolari di apparecchi radiologici o sostanze radioattive, assicurati ai sensi della legge n. 93/1958, devono utilizzare il servizio online “Riduzione L. 147/2013 - Polizze Speciali”, accessibile dal portale ufficiale www.Inail.it.

Attraverso tale servizio, è possibile compilare e trasmettere in via telematica la domanda di riduzione, allegando la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di sicurezza e la regolare manutenzione delle apparecchiature radiogene.

Settore agricoltura

Per i datori di lavoro del settore agricolo, la procedura prevede la compilazione dell’apposito modulo denominato “Riduzione L. 147-2013 - Primo biennio Agricoltura”, disponibile nella sezione Moduli e modelli del sito Inail.

Il modulo deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dcod@postacert.Inail.it, riferito alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Istituto.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inail verifica la completezza della documentazione e inserisce i soggetti aventi diritto negli elenchi ufficiali, che vengono poi trasmessi all’INPS per l’applicazione automatica della riduzione sui contributi unificati.

NOTA BENE: la domanda deve essere presentata entro il termine di scadenza del primo biennio di attività; la mancata presentazione entro tale termine comporta la decadenza dal diritto alla riduzione per l’anno di riferimento.

Come si applica la riduzione, in sintesi

Categoria

Riferimento normativo

Requisiti principali

Modalità di accesso

Documentazione necessaria

Percentuale di riduzione 2026

Attività avviate da oltre un biennio

Art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147

- Attività iniziata prima del 3 gennaio 2024
- Possesso di un andamento infortunistico favorevole (IGA ≤ IGM)

Applicazione automatica da parte di Inail, previa verifica dell’indice aziendale

Nessuna domanda.
Inail utilizza i dati aziendali sugli infortuni per il confronto tra IGA e IGM

13,02%

Attività avviate da non oltre un biennio

legge 147/2013 – D.M. 22 aprile 2014 – circolare Inail n. 53/2025

- Attività iniziata dal 3 gennaio 2024 in poi
- Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Su domanda del datore di lavoro entro la scadenza del primo biennio di attività

- Domanda di riduzione (modulo o servizio online)
- Attestazione rispetto norme di sicurezza

13,02%

Settore radiologico (legge n. 93/1958)

legge 20 febbraio 1958, n. 93

- Possesso di apparecchi radiologici o sostanze radioattive
- Attività conforme alle norme di sicurezza radiologica

Tramite servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” su www.Inail.it

- Compilazione domanda online
- Allegati tecnici di sicurezza e manutenzione

13,02%

Settore agricoltura (D.P.R. n. 1124/1965)

Titolo II, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

- Imprese agricole con lavoratori dipendenti o autonomi
- Contributi riscossi dall’INPS in forma unificata

Tramite modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”

- Modulo compilato e firmato
- Invio via PEC a dcod@postacert.Inail.it

13,02%

Istanza già accolta nel biennio precedente

circolare Inail n. 53/2025 – Par. 4.2.2

- Attività con domanda già approvata nel 2024 o 2025
- Nessuna variazione delle condizioni di sicurezza

Applicazione automatica per il 2026

Nessuna nuova domanda necessaria

13,02% (automatica)

FAQ

1. Che cos’è la riduzione Inail 2026?

La riduzione Inail 2026 è una misura di agevolazione contributiva prevista dalla circolare Inail n. 53 del 28 ottobre 2025, in attuazione dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Consente di applicare una riduzione del 13,02% sui premi e contributi assicurativi dovuti all’Inail per l’anno 2026, a favore di specifiche categorie di datori di lavoro.

2. Qual è l’obiettivo della riduzione dei premi Inail?

La finalità principale è alleggerire il carico contributivo delle imprese, in attesa dell’aggiornamento delle tariffe Inail, e premiare i comportamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La riduzione agisce anche come incentivo alla prevenzione, favorendo le aziende che registrano un andamento infortunistico inferiore alla media del settore.

3. A chi si applica la riduzione per il 2026?

La riduzione del 13,02% si applica esclusivamente a:

4. Ci sono settori esclusi dalla riduzione?

Sì. Sono esclusi tutti i premi e contributi per i quali intervenga, a partire dal 1° gennaio 2026, un aggiornamento delle tariffe.
La riduzione si applica solo ai premi ancora non revisionati, per evitare sovrapposizioni con le nuove tariffe già aggiornate.

5. Qual è la percentuale di riduzione per il 2026?

La riduzione dei premi e contributi assicurativi per l’anno 2026 è fissata nella misura del 13,02%, come stabilito dal decreto interministeriale del 30 settembre 2025, che approva la deliberazione Inail n. 128 del 27 giugno 2025.

6. Come viene calcolata la riduzione per le aziende con più di due anni di attività?

Per le attività avviate prima del 3 gennaio 2024, la riduzione si basa sul confronto tra due indici:

Se l’IGA dell’impresa è inferiore o uguale all’IGM, l’azienda ha diritto alla riduzione automatica del 13,02%.

7. Cosa si intende per Indice di Gravità Medio (IGM)?

L’IGM è un valore statistico stabilito dall’Inail per ogni settore produttivo, che rappresenta la gravità media degli infortuni avvenuti in un determinato periodo.
Serve come parametro di confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), per determinare se l’impresa rientra tra quelle con andamento infortunistico favorevole.

8. Le nuove imprese possono richiedere la riduzione Inail?

Sì. Le imprese di nuova costituzione, avviate dal 3 gennaio 2024 in poi, possono accedere alla riduzione presentando una domanda di ammissione.
In questo caso, poiché non è disponibile uno storico infortunistico, la riduzione viene concessa su autocertificazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

9. Come devono presentare la domanda le nuove imprese del settore radiologico?

Le imprese o i professionisti del settore radiologico devono utilizzare il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali”, disponibile sul sito ufficiale www.Inail.it.
Attraverso tale servizio è possibile:

10. Qual è la procedura per le imprese agricole?

Le aziende del comparto agricolo devono utilizzare l’apposito modulo “Riduzione L. 147-2013 – Primo biennio Agricoltura”, disponibile nella sezione Atti e Documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione – Premio assicurativo del sito Inail.
Il modulo deve essere inviato via PEC all’indirizzo dcod@postacert.Inail.it, intestato alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Istituto.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inail provvede a inserire i nominativi degli aventi diritto negli elenchi comunicati all’INPS.

11. Entro quando va presentata la domanda di riduzione?

La domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio di attività.
Ad esempio, un’impresa che ha avviato l’attività il 15 aprile 2024 dovrà inviare la domanda entro il 14 aprile 2026.
Il mancato invio della domanda entro i termini previsti comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’anno in corso.

12. È necessario ripresentare la domanda ogni anno?

No. Se la domanda di riduzione è già stata accolta nel corso del biennio precedente (ad esempio nel 2024 o 2025), non è necessario ripresentarla per il 2026.
In questi casi, l’Inail applicherà automaticamente la riduzione del 13,02% sui premi o contributi dovuti per l’anno 2026, a condizione che non siano intervenute variazioni nelle condizioni di sicurezza o nell’attività svolta.

13. Quali documenti sono richiesti per la domanda di riduzione?

I principali documenti da allegare alla domanda sono:

14. Come viene comunicato l’esito della domanda?

L’Inail comunica l’esito della domanda di riduzione tramite:

15. Cosa succede se l’azienda non rispetta più le norme di sicurezza?

Se, in seguito a verifiche, l’Inail accerta la mancata osservanza delle norme di sicurezza o la dichiarazione non veritiera, l’azienda perde il diritto alla riduzione e può essere soggetta al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni amministrative o penali.

16. La riduzione del 13,02% è cumulabile con altri incentivi Inail o INPS?

In linea generale, la riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive che incidano sulla medesima base imponibile.
Tuttavia, è possibile cumulare la misura con altri incentivi per la sicurezza e la prevenzione promossi dall’Inail (come i bandi ISI), poiché si tratta di interventi distinti per finalità e ambito di applicazione.

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