INAIL. L’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività

Pubblicato il 23 aprile 2015 Con D.I. 3 marzo 2015, concernente la riformulazione dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010, ha stabilito le modalità con cui si articola l’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività.

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro, che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, come segue:
          
 Lavoratori-anno  Riduzione
 fino a 10  28%
 da 11 a 50  18%
 da 51 a 200  10%
  oltre 200  5% 
     
Per ottenere il riconoscimento della riduzione, il datore di lavoro deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

Il provvedimento segue l’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata all’INAIL entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Successivamente il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via PEC entro 120 giorni dalla data della domanda e la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
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