INAIL, maggiorazioni economiche per le vittime da amianto

Pubblicato il 05 aprile 2023

Con la circolare del 4 aprile 2023, n. 14, l’Inail comunica le nuove misure della prestazione aggiuntiva alla rendita riconosciuta agli eredi delle vittime da patologia asbesto-correlata e della prestazione una tantum rivolta ai malati di mesotelioma di origine non professionale.

Prestazione economica aggiuntiva alla rendita per patologia asbesto-correlata

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2023, la misura della prestazione economica aggiuntiva da erogare ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail ovvero agli eredi in caso di soggetti deceduti, è stata elevata al 17% (in luogo del precedente 15%).

NOTA BENE: La citata prestazione economica si aggiunge al rateo di rendita versato mensilmente.

Per l’anno 2023, la prestazione del 17% sarà corrisposta a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, congiuntamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già erogati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Si rammenta che soggetti beneficiari della prestazione aggiuntiva sono:

Si specifica che ai fini del riconoscimento del beneficio non dovrà essere trasmessa alcuna istanza.

Una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2023, l’importo fisso dell’una tantum in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, è stato elevato ad euro 15.000 in luogo del precedente importo di euro 10.000.

Pertanto, l’una tantum nella misura pari ad euro 15.000 sarà erogata esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2023.

Si rammenta che i beneficiari delle prestazioni sono:

Il soggetto interessato o gli eredi (in caso di decesso) dovranno presentare un’apposita istanza a mezzo PEC della Sede Inail competente individuata in base al domicilio del richiedente, entro e non oltre tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

ATTENZIONE: Il termine da cui decorre il computo dei tre anni, si identifica, dunque, con la data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione sanitaria.

I moduli da compilare (190 e 190E) sono rinvenibili sul sito istituzionale, nella sezione “moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale”.

La domanda dovrà indicare:

Nel caso di esposizione ambientale, dovrà essere indicato esclusivamente il periodo di residenza in Italia del richiedente.

Unitamente all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

ATTENZIONE: L’una tantum non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

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