Inail. Premi assicurativi prorogati al 30 novembre per le zone dell’Emilia colpite dal sisma

Pubblicato il 11 agosto 2012 A seguito della pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 180 del 3 agosto 2012 della legge n. 122/2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia, l’Inail aggiorna la circolare n. 28 pubblicata in data 15 giugno 2012.

Essendo stati modificati i termini di sospensione stabiliti originariamente dal Dl 74/2012 per gli adempimenti dei datori di lavoro a seguito degli eventi sismici cha hanno colpito l’Emilia, nella nota protocollo n. 0004917 del 9 agosto 2012, l’Inail specifica che i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi assicurativi già sospesi fino al 30 settembre 2012 sono prorogati al 30 novembre. Sempre al 30 novembre 2012 viene fatto slittare il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte dei soggetti di cui alla legge n. 12/1979.

Inoltre, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma, si applica la sospensione dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 dei seguenti termini: i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.
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