Inail, prescrizione del diritto alla prestazione per 150 giorni

Pubblicato il 25 settembre 2013 La circolare n. 42, del 19 settembre 2013, dell'Inail interviene in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni a seguito di recenti interventi della Corte di Cassazione, la quale sottolinea il principio in base al quale il procedimento amministrativo e, con esso, anche la sospensione della prescrizione cessano decorsi i 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria senza che l'Istituto si sia pronunciato, comportando il formarsi del silenzio-rigetto.

L'Inail precisa quindi che:

- il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere;
- la presentazione della domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal dies a quo impedisce l'interruzione del diritto;
- “il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni)”.

L'Istituto specifica che:

- provvedimenti negativi emessi dopo la formazione del silenzio-rigetto non producono alcun effetto interruttivo;
- provvedimenti di riconoscimento del diritto interrompono il termine prescrizionale non suscettibile, in questo caso, di sospensione.

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria e alle fattispecie per le quali sono in corso controversie amministrative o giudiziarie, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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