Inammissibilità dell'appello. Precisazioni di Cassazione

Pubblicato il 18 aprile 2014

Inesistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento

L'articolo 348 bis sull'inammissibilità dell'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto allude sia ai casi in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia alle ipotesi in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde.

In particolare, l'espressione “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello” fa riferimento al caso in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis alla udienza di cui all'articolo 350 del Codice di procedura civile.

Ordinanza non ricorribile in Cassazione

L'ordinanza, infine, con cui viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello per inesistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento non può essere impugnata in Cassazione nemmeno qualora sia stata emessa fuori dai casi consentiti.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell'ordinanza n. 8940 del 17 aprile 2014.
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