Incarichi conferiti ai pensionati, gli effetti pensionistici

Pubblicato il 27 aprile 2021

Con la circolare n. 70 del 26 aprile 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare è stata affrontata la possibilità di cumulare i trattamenti pensionistici cd. “quota 100” con i redditi da lavoro autonomo, anche di co.co.co., conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 2-bis, co.  5, del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), introdotto in sede di conversione della L. n. 27/2020, in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell’emergenza pandemica.

Incarichi conferiti ai pensionati, la disciplina

La L. n. 29/2021, convertita con modificazioni in D.L. n. 2/2021, ha introdotto una particolare disciplina con riferimento agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

In particolare, non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.

Inoltre, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’art. 1, co. 423, della L. n. 178/2020, ha stabilito che gli incarichi conferiti possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Pertanto, ai fini pensionistici, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., derivanti da detti incarichi, continuano a non trovare applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra i relativi redditi e “quota 100”.

Incarichi conferiti ai pensionati, sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia

L’art. 3-bis, entrato in vigore il 13 marzo 2021, prevede che:

Per effetto di quanto sopra, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti per fare fronte all’emergenza da COVID-19, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

Incarichi conferiti ai pensionati, cumulabilità con quota 100

Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e “quota 100”. Gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico “quota 100”.

Incarichi conferiti ai pensionati, effetti sui trattamenti pensionistici

Lo stato di emergenza pandemica ha reso necessario, per lo svolgimento di alcune particolari attività volte al contenimento del contagio, il ricorso ad altre figure professionali.

Considerato che l’art. 1, co. 461, della L. n. 178/2020 non prevede fattispecie derogatorie alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, con riferimento alle pensioni liquidate ai lavoratori precoci, ai titolari della cosiddetta pensione quota 100 e APE sociale, per il personale assunto con contratto in somministrazione, continua a trovare applicazione la normativa vigente in materia.

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