Spedire per posta ordinaria un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, nell’ipotesi di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.
Tale condotta, infatti, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Essa si configura, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
Così le Sezioni Unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020, pronunciata a soluzione di alcuni quesiti concernenti, rispettivamente:
Dette questioni erano state oggetto di cumulativa considerazione da parte della giurisprudenza di legittimità, pervenuta ad esiti differenti in virtù dell'avvenuta valorizzazione, nei singoli casi, dell'uno o dell'altro aspetto.
Le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il contrasto interpretativo rilevato, mediante l'enunciazione del principio di diritto sopra richiamato.
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