Incendio del veicolo in sosta. Danni coperti dalla Rc auto

Pubblicato il 21 febbraio 2012 Con sentenza n. 2092 del 14 febbraio 2012, la Corte di cassazione ha ribadito come anche la sosta di un veicolo a motore, su area pubblica o equiparata integri gli estremi della fattispecie “circolazione del veicolo”; ne consegue che, degli eventuali danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo risponde anche l’assicurazione, e ciò, a prescindere dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio medesimo.

Non solo. Anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo - continua la Corte - è prevista dall’articolo 2054 ultimo comma del Codice civile, “allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione -ivi compresa la sosta- sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell’assicurazione obbligatoria” che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui al citato articolo 2054.
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