Si sblocca l’iter istituzionale per l’operatività degli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica di cui all’articolo 21 del decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95).
Con comunicato del 4 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva reso noto che era stato adottato il decreto interministeriale di individuazione delle imprese operanti nei settori strategici nonché le modalità di accesso ai due incentivi previsti dal citato articolo 21 del decreto Coesione: l'incentivo contributivo e quello economico.
Il decreto 3 aprile 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025.
Per la piena operatività si dovranno comunque attendere le istruzioni dell’INPS.
L’intervento agevolativo si inserisce all’interno della cornice del Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021-2027.
Il decreto definisce i criteri per qualificare un’impresa come operante nei settori strategici, sulla base di tre indicatori (valori medi) concorrenti:
Ampia è la platea dei settori definiti strategici; si tratta, in particolare del:
Di seguito riportiamo l’elenco completo contenuto nel decreto attuativo adottato.
Settori |
Attività/imprese |
C- ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
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10 industrie alimentari 11 industria delle bevande 13 industrie tessili 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta 18 stampa e riproduzione di supporti registrati 20 fabbricazione di prodotti chimici 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 241 siderurgia 242 fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 243 fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 244 produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 “trattamento dei combustibili nucleari” 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 31 fabbricazione di mobili 32 altre industrie manifatturiere 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
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351 produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 353 fornitura di vapore e aria condizionata 353 fornitura di vapore e aria condizionata |
E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
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36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 gestione delle reti fognarie 381 raccolta dei rifiuti 383 recupero dei materiali 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
F-COSTRUZIONI
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41 costruzione di edifici 42 ingegneria civile 43 lavori di costruzione specializzati
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H- TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
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49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 trasporto aereo 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 servizi postali e attività di corriere
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J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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58 attività editoriali 59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 60 attività di programmazione e trasmissione 61 telecomunicazioni 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
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M-ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
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69 attività legali e contabilità 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 ricerca scientifica e sviluppo 73 pubblicità e ricerche di mercato 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche 75 servizi veterinari |
N-NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
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81 attività di servizi per edifici e paesaggio |
P-ISTRUZIONE
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85 istruzione |
Q-SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
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86 assistenza sanitaria 87 servizi di assistenza sociale residenziale 88 assistenza sociale non residenziale |
R-ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
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90 attività creative, artistiche e di intrattenimento 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali |
S-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
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94 attività di organizzazioni associative 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 96 altre attività di servizi per la persona |
L’articolo 21 del decreto Coesione riconosce due incentivi: un esonero contributivo per le nuove assunzioni stabili e un contributo economico all’attività d’impresa.
Le imprese operanti nei settori prima indicati e costituite, sul territorio nazionale, da giovani disoccupati under 35 tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 possono chiedere, per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico (esclusi premi e contributi INAIL), fino a 800 euro mensili per dipendente.
Non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Il beneficio dura al massimo 36 mesi, comunque entro il limite del 31 dicembre 2028.
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi deduzione fiscale del costo del lavoro prevista dall’articolo del D.Lgs. 216/2023.
Per essere ammessi, i datori devono risultare “piccole imprese” ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e rispettare le condizioni cumulative di cui all’articolo 22, par. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
NOTA BENE: In relazione ai requisiti dimensionali, l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/20142 definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Con riguardo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’esonero contributivo è esente da notifica
Ai fini dell’ammissione all’esonero contributivo, i datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Le tempistiche e le modalità operative per la trasmissione della richiesta sono determinate dallo stesso Istituto, attraverso apposite istruzioni.
La domanda di ammissione all’esonero deve contenere specificamente le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’impresa, con l’indicazione della data di costituzione e della data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. Devono altresì essere riportati gli elementi utili a comprovare l’appartenenza dell’impresa alle categorie di attività ammissibili all’esonero;
b) i dati anagrafici della persona che ha avviato l’attività imprenditoriale e il suo stato occupazionale prima dell’avvio dell’impresa;
c) i dati identificativi del lavoratore già assunto o in procinto di essere assunto;
d) la tipologia del contratto già sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
e) la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto della misura agevolativa;
f) una dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesti l’assenza di cumulo dell’esonero con altri benefici contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, relativamente al lavoratore indicato.
L’INPS provvede a verificare la sussistenza dei requisiti riportati nella domanda. In caso di esito positivo della verifica, il datore di lavoro viene ammesso al beneficio contributivo.
A seguito dell’ammissione, l’INPS effettua la quantificazione degli importi fruibili per ciascun anno, in relazione alla durata dell’esonero fissata in 36 mesi. L’ammissibilità della domanda è subordinata alla disponibilità delle risorse, distribuite territorialmente e comunicate dall’Autorità di gestione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Oltre all’esonero contributivo, le imprese avviate da under 35 disoccupati nel periodo dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori strategici possono accedere a un contributo mensile di 500 euro, per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il contributo è anticipato annualmente dall’INPS, in base alla disponibilità finanziaria comunicata dall’Autorità di Gestione del Programma ed erogato su domanda telematica da inviare all’Istituto previdenziale entro 30 giorni dall’avvio dell’attività (o dalla pubblicazione del decreto se successivo). Termini e modalità saranno definiti dall’Istituto stesso con istruzioni operative.
La domanda da presentare deve contenere:
L’INPS provvede alla verifica dei requisiti per l’ammissione al contributo. In caso di esito positivo, il beneficio è riconosciuto a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora l’impresa sia costituita in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto ad un solo socio, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Con riguardo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’esonero contributivo è esente da notifica.
Le misure vengono registrate nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.
L’INPS, insieme agli altri enti (Ministero del Lavoro, INL, MIMIT), effettua controlli incrociati.
La fruizione indebita degli incentivi comporta il recupero delle somme, con le connesse responsabilità penali ove il fatto costituisca reato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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