La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 247 del 18 settembre 2025 affronta nuovamente l’imposizione fiscale per l’incentivo al posticipo del pensionamento (cd. Bonus Maroni o Bonus Giorgetti), con particolare riferimento al personale iscritto alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), come i dipendenti della Gestione pubblica.
Nello specifico, i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata prevista per chi possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025) e scelgono di non accedere subito al trattamento pensionistico, proseguendo l’attività lavorativa, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito della quota di contributi AGO a proprio carico.
Le somme corrispondenti, erogate direttamente in busta paga dal datore di lavoro, beneficiano – anche per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO – del regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR?
Un ente, nel proporre l’interpello, richiama il contenuto della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 286), così come modificato dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 161). Tale disposizione consente ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi per il diritto alla pensione anticipata flessibile (prevista dal DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019) oppure alla pensione anticipata ordinaria (disciplinata dall’art. 24, comma 10, DL n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011), di rinunciare all’accredito contributivo della quota a proprio carico relativa all’AGO e alle relative forme sostitutive ed esclusive.
L’effetto pratico di tale scelta è duplice:
Il punto di dubbio sollevato dall’Istante riguarda l’ambito soggettivo di applicazione di questa agevolazione fiscale. Infatti, la norma menziona espressamente i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, ma non fa altrettanto con riferimento alle forme esclusive.
Da qui la domanda: i dipendenti che soddisfano i requisiti di legge e che risultano iscritti a forme previdenziali esclusive (come, ad esempio, la Gestione pubblica) possono beneficiare dell’incentivo con la medesima esenzione fiscale riconosciuta ai lavoratori iscritti alle forme sostitutive?
Secondo l’interpretazione dell’Ente istante, l’esenzione dovrebbe applicarsi anche a tali soggetti. La ragione sta nel fatto che la legge di bilancio 2025 ha chiaramente ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, con l’intento di non escludere nessuna categoria di lavoratori dipendenti che maturino i requisiti richiesti.
Nella risoluzione agenziale n. 45/E del 30 giugno 2025 viene precisato che, in base alla formulazione vigente del comma 286 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, le somme corrispondenti alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – comprensiva delle forme sostitutive – non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
In altre parole, il lavoratore che sceglie di non destinare tali contributi all’ente previdenziale riceve direttamente in busta paga un importo aggiuntivo, il quale non è assoggettato a tassazione, purché la rinuncia intervenga dopo la prima data utile per il pensionamento di anzianità e sempre che siano stati maturati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Dalla lettura degli atti parlamentari, e in particolare della relazione tecnica che ha accompagnato l’approvazione della legge di bilancio 2025, emerge chiaramente l’obiettivo del legislatore: ampliare la platea dei beneficiari degli incentivi al differimento del pensionamento.
In questa prospettiva, la nuova normativa non si limita più a considerare i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi), ma include anche coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ossia:
La riforma, inoltre, ha previsto in modo espresso che le somme corrispondenti alla quota contributiva rinunciata e interamente versata al lavoratore siano escluse dalla tassazione, rafforzando così la funzione incentivante della misura.
Alla luce delle nuove disposizioni, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO, così come quelli appartenenti alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata ordinaria, hanno la possibilità di rinunciare all’accredito della quota dei contributi a loro carico.
Tale scelta comporta che la corrispondente somma, invece di essere versata all’ente previdenziale, venga attribuita direttamente al lavoratore sotto forma di retribuzione.
Poiché il comma 286 della legge di bilancio 2023 richiama espressamente l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, le somme così erogate non sono soggette a tassazione. In altre parole, dal punto di vista fiscale, gli importi percepiti a seguito della rinuncia contributiva non rientrano nel reddito di lavoro dipendente e quindi non incrementano la base imponibile del contribuente.
Però, occorre sottolineare che l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, nella sua formulazione originaria, faceva riferimento esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue forme sostitutive. Ne conseguiva, quindi, che i lavoratori collocati nelle forme esclusive dell’AGO – come ad esempio i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica – risultavano esclusi dall’ambito applicativo della disposizione agevolativa.
Tuttavia, nella risoluzione n. 45/E del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obiettivo agevolativo della disposizione sarebbe stato solo parzialmente raggiunto se, per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, fosse stata riconosciuta la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo senza, tuttavia, garantire l’esclusione fiscale delle relative somme.
Di fatto, l’agevolazione perderebbe efficacia se tali lavoratori si trovassero a subire un trattamento fiscale più penalizzante rispetto a chi è iscritto alle forme AGO ordinarie o sostitutive.
Inoltre, il terzo periodo del citato comma 161 specifica che, per le somme corrispondenti alla quota contributiva rinunciata, si applica quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR. Ciò implica che il beneficio fiscale – ossia la non imponibilità ai fini IRPEF – deve estendersi a tutti i lavoratori rientranti nelle categorie previdenziali elencate, senza distinzioni.
Sulla base di tali considerazioni, si può concludere che il regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis) TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO, compresi dunque i dipendenti della Gestione pubblica, qualora scelgano di esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.
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