Bonus Sud prorogato per il biennio 2019-2020

Pubblicato il 08 gennaio 2019

È stato prorogato, per il biennio 2019-2020, l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno (c.d. "Bonus Sud"). L’agevolazione è stata rifinanziata nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON) e regionali (PNR) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si ricorda che l’incentivo concede un esonero contributivo del 100%, fino ad un massimo di 8.060 euro, ai datori di lavoro operanti al Sud che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale.

La proroga è stata prevista dall’art. 1, co. 247 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). La norma ricorda, altresì, che il Bonus Sud è cumulabile – come per lo scorso anno – anche con l’incentivo strutturale per i giovani lavoratori under 35 di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (meglio conosciuto come "Decreto Dignità"). Infatti, qualora il datore di lavoro risieda in uno dei territori agevolati ed assuma un giovane con meno di 35 anni d’età, può cumulare il bonus under 35 fino al 100%, anziché il 50% come previsto dalla legge.

Bonus Sud: campo di applicazione

Come appena accennato, si tratta in tutto e per tutto della proroga prevista lo scorso anno dall’art. 1, co. 893 della L. n. 205/2017 (c.d. "Legge di Bilancio 2018"). Opera esclusivamente:

La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumano nel periodo “01.01.2019 – 31.12.2020”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: l’esonero contributivo

In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede sia possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore; pertanto, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Viceversa, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus Sud: condizioni

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore - ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo - nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume, o ad esso collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: rapporti agevolati

Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Restano fuori dall’agevolazione:

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