Incentivo Occupazione NEET: agevolazione prorogata al 2019

Pubblicato il 05 gennaio 2019

È stato prorogato, anche per il 2019, l’Incentivo Occupazione NEET, riconosciuto ai datori di lavoro che effettuano assunzioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. L’accesso all’agevolazione contributiva avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria, la quale è incrementare di 60 milioni di euro; l’INPS, dunque, è chiamato a gestire la misura nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni.

A comunicarlo è l’Anpal, con una notizia pubblicata il 31 dicembre 2018 sul proprio sito, rendendo disponibile il Decreto n. 581 del 28 dicembre 2018 che, appunto, proroga l’incentivo. Sul punto, si attende un’apposta Circolare dell’INPS, al fine della sua piena operatività.

Incentivo Occupazione NEET: campo di applicazione

Lo scorso anno, l’Incentivo Occupazione NEET è stato adottato per mezzo dei Decreti Direttoriali Anpal nn. 3 del 2 gennaio 2018 e 83 del 5 marzo 2018, per favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione (c.d. NEET).

Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Per i soggetti di età inferiore a 18 anni, è necessario l’assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Incentivo Occupazione NEET: rapporti incentivati

L’incentivo, in particolare, spetta per le assunzioni con contratto:

Restano, invece, esclusi dal beneficio il contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Incentivo Occupazione NEET: la misura

L’incentivo consiste nell’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto, e ha una durata di 12 mesi. L’importo è proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Incentivo Occupazione NEET: condizioni

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

Inoltre, è subordinato ai principi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Come per lo scorso anno, l’agevolazione è fruibile entro le soglie del regime “de minimis” (artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea); in base a tale principio, lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

 

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