Incidente con tasso alcolemico alto? Patente sempre revocata

Pubblicato il 30 ottobre 2023

Patente sempre revocata in caso di incidente stradale per chi sia risultato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 G/L.

Va ritenuta inoltre proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si sia dato alla fuga.

E' quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale in due ultime sentenze depositate il 27 ottobre 2023.

Guida da ubriaco, patente revocata in caso di incidente

Con la sentenza n. 194/2023, in particolare, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Milano per quanto riguarda l’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada.

Tale previsione era stata censurata nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Ebbene, secondo i giudici costituzionali, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisce una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito in esame.

Fuga dopo incidente: pena proporzionata

Con la seconda decisione - n. 195/2023 - la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sull’art. 590-ter cod. pen. nella parte in cui, se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione.

I rilievi di costituzionalità, anche in questo caso, sono stati rigettati dalla Consulta, secondo la quale la condotta dolosa posta in essere dal conducente che si sia dato alla fuga dopo l’incidente, esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti.

La scelta del Legislatore di approntare una soglia minima di tre anni è dunque proporzionata nonché giustificata, in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla Legge n. 41/2016, con cui si è inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l’incolumità personale e la vita.

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