Incrocio senza segnaletica non è causa del sinistro

Pubblicato il 14 febbraio 2019

L'assenza di segnaletica in un incrocio stradale non può essere considerata, di per sé, la causa dello scontro tra veicoli.

In tale ipotesi, infatti, la cosa in custodia costituisce solo il “mero teatro” o il luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento “origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce”.

E' quanto affermato dai giudici della Terza sezione civile di Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 4160 del 13 febbraio 2019.

Responsabilità dell'Ente custode solo in presenza di nesso causale

In questa decisione, gli Ermellini hanno altresì chiarito come la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 del Codice civile sia configurabile, in capo all'Ente custode della strada, solo quando sia ravvisabile un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Così, perché possa affermarsi un tale nesso di causalità è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e “non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”.

Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica, quindi, non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato.

La cosa in custodia, in detto contesto, costituisce solo il luogo dell'incidente che, dal modo di essere fisico della strada medesima, non ha ricevuto alcun contributo causale.

Ente responsabile se è provata una situazione di pericolo

Per contro, può dirsi configurabile una eventuale responsabilità dell'Ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, qualora il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, è stata esclusa la responsabilità dell'Ente custode della strada sulla considerazione che, nella specie, dall'assenza di segnaletica nell'incrocio dove si era verificato il sinistro non poteva desumersi la pericolosità dell'incrocio medesimo.

Difatti, se gli automobilisti avessero applicato le normali regole del Codice stradale avrebbero evitato il sinistro.

L'assenza di una intelligibile segnaletica stradale – ha ribadito la Corte - “laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada”, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell'Ente custode della strada per tali incidenti.

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