Indebite distrazioni da agente di cambio, CONSOB condannata a risarcire

Pubblicato il 18 gennaio 2019

La Cassazione si è pronunciata nell'ambito di una controversia in cui gli eredi di un risparmiatore avevano convenuto in giudizio la CONSOB chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito delle indebite distrazioni delle somme di denaro da loro consegnate ad un agente di cambio, prima del 1994; il danno, avevano lamentato gli attori, era derivato anche dalla negligenza della convenuta nell'esercitare i poteri di controllo, previsti dalla legge, sugli agenti di cambio medesimi.

Obbligo giuridico di impedire o circoscrivere i danni

Con sentenza n. 1070 del 17 gennaio 2019, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto che la CONSOB, nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", fosse assoggettata, già all'epoca, a un vero e proprio obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, il danno, poi verificatosi a carico dell'investitore, mediante l'esercizio dei propri poteri di vigilanza.

Danno scaturito da una condotta dell'agente di cambio di cui la CONSOB, alla stregua del parametro della diligenza di cui all'articolo 1176 c.c., comma 2, che avrebbe dovuto applicare, a seguito di una notizia di irregolarità, risalente al 1994.

L'organo di controllo, ovvero, “avrebbe dovuto avvedersi, adottando, nel più breve tempo giustificabile in termini di osservanza del menzionato parametro di diligenza, le possibili contromisure”.

Nella specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, un tempestivo e corretto esercizio dei poteri di vigilanza avrebbe impedito il compimento, oltre che delle condotte che la CONSOB era specificatamente chiamata ad impedire e/o reprimere, anche delle ulteriori condotte penalmente illecite.

Il tutto era stato affermato sulla base di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, attenendo non all'osservanza della legge ma alla ricostruzione del fatto, neppure essendo stato del resto censurato il ragionamento del giudice di merito sul piano motivazionali.

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