Indebito oggettivo. Interessi dalla costituzione in mora

Pubblicato il 14 giugno 2019

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno precisato i termini relativi al decorso degli interessi nelle ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo.

Domanda, anche stragiudiziale

Con la sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019, hanno evidenziato che il termine “domanda”, utilizzato nel testo dell’articolo 2033 del Codice civile - ai sensi del quale, letteralmente, “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda - non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1219 C.c.

I giudici della Suprema corte hanno così risolto il contrasto esistente, in materia, nella giurisprudenza di legittimità.

Oneri di allegazione per eccezione di prescrizione

Nella medesima decisione, pronunciata nell’ambito di una causa tra una banca e un risparmiatore, le SS. UU. hanno enunciato un ulteriore principio di diritto, in tema di oneri di allegazione delle parti per opporre l'eccezione di prescrizione.

Hanno così stabilito che "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie".

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