Indennità Covid-19 in scadenza a fine agosto

Pubblicato il 27 agosto 2020

A fine agosto scadranno alcune indennità Covid-19 in favore dei lavoratori previste dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

La data è stata fissata dal Decreto Agosto (Dl n. 104/2020), che al comma 8 dell’articolo 9 dispone che "decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,

Pertanto, dal 31 agosto 2020 non sarà più possibile fare richiesta delle indennità, per i mesi di aprile e di maggio (salvo in due casi per il solo mese di aprile), per alcune categorie di lavoratori.

Nello specifico, si tratta dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'Inps, dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e di altri settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti oltre che di quelli domestici e dello spettacolo.

Indennità Covid-19 per lavoratori domestici, domande fino al 30 agosto

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, a ricordare la scadenza del 30 agosto 2020 è intervenuto anche l’Inps, con un comunicato stampa datato 26 agosto 2020.

Nel documento si legge che “dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del Dl 19 maggio 2020, n. 34.

Da tale non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda”.

Si tratta di quei lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i quali per i mesi di aprile e maggio 2020 spetta un bonus pari a 500 euro per ciascun mese.

Si ricorda che l’indennità è erogata dall'Inps su domanda dell'interessato in un'unica soluzione, se tali lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

Inoltre, l'indennità non è cumulabile con gli altri bonus previsti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Riguardo alle modalità di compilazione e presentazione della domanda, si ricorda, infine, che il servizio online per la presentazione delle domande resterà, quindi, attivo fino al 30 agosto e che dal 31 agosto 2020 “non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda””.

Per accedere al sito Inps è necessario dotarsi di:

Infine, è necessario fornire il codice Iban, intestato al richiedente, sul quale verrà accreditato l'importo nel caso in cui l'istruttoria abbia un esito positivo oppure si può selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Bonus baby-sitter 2020 in scadenza

Il 31 agosto scadrà anche la possibilità di presentare la domanda per il bonus baby-sitter, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, anche ribattezzato “bonus nonni” dopo che l’Inps ha riconosciuto che gli importi potevano essere “girati” anche ai familiari, purché non residenti sotto lo stesso tetto del nucleo familiare beneficiario (circolare 73/2020).

Il bonus baby-sitter è stato elevato dal Dl Rilancio fino al valore complessivo di 1.200 euro (2mila euro per gli operatori sanitari, della sicurezza, difesa e soccorso pubblico) ed è riconosciuto ai genitori con figli minori di 12 anni (dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, autonomi iscritti all’Inps, autonomi iscritti alle casse professionali, previa comunicazione da parte di queste ultime), purché nessuno nel nucleo familiare benefici di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere remunerate tramite il Libretto Famiglia del beneficiario, da aprire sul sito Inps.

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