Indennità derivanti da CCNL, si applica la tassazione separata

Pubblicato il 14 aprile 2021

Indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243 del 13 aprile 2021.

Principio di cassa, come funziona?

In base al principio di cassa, sancito dall'art. 51 del Dpr. 917/1986 (TUIR), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, l'art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

oppure,

Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione:

oppure,

Indennità derivanti da CCNL, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Ciò considerato, in relazione alla fattispecie in esame, si è dell'avviso che le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d'imposta 2019, siano da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR, dal momento che sono state corrisposte in un periodo d'imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'"Accordo di contrattazione collettiva integrativa" sottoscritto nel 2020.

In altre parole, il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l'applicazione della tassazione separata, senza necessità di un'analisi sulle ragioni che hanno determinato l'erogazione in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy