Indennità di preavviso: contributi dovuti anche se il lavoratore rinuncia

Pubblicato il 04 settembre 2025

Contributi INPS sull’indennità sostitutiva del preavviso: la Cassazione ribadisce l’obbligo contributivo anche in caso di rinuncia del lavoratore.

Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso: inopponibile all’INPS.

Con l’ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Civile, è tornata a pronunciarsi in tema di obbligo contributivo nei confronti dell’INPS sull’indennità sostitutiva del preavviso, affermando che tale obbligo sussiste anche in presenza di una rinuncia espressa da parte del lavoratore.

La pronuncia segue, sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale, utile a chiarire i confini tra accordi individuali e rapporti previdenziali pubblicistici.

Il caso esaminato

Contesto processuale  

La controversia trae origine da un accertamento ispettivo che contestava a una società il mancato versamento dei contributi INPS sull’indennità sostitutiva del preavviso relativa a tredici licenziamenti avvenuti tra il novembre 2012 e l’agosto 2013. La società aveva dedotto che i lavoratori, nel corso di una procedura conciliativa, avevano rinunciato formalmente a tale indennità.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la pretesa contributiva dell’INPS, mentre la Corte d’Appello, in riforma della sentenza, aveva escluso l’obbligo di contribuzione per effetto della rinuncia dei lavoratori all’indennità.

Ricorso in Cassazione dell’INPS  

Nel ricorso per cassazione, l’INPS ha contestato la decisione della Corte d’appello ritenendola in contrasto con specifiche disposizioni normative. In particolare, l’Istituto ha richiamato:

Secondo l’INPS, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali persiste anche in presenza di una rinuncia formale da parte del lavoratore, in quanto il rapporto contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo e ha natura pubblicistica, pertanto non può essere modificato o escluso da accordi individuali.

I principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall’INPS, ribadendo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Obbligo contributivo autonomo e indisponibile  

La Cassazione, in primo luogo, ha confermato che l’obbligazione contributiva ha natura pubblicistica e, come tale, non può essere modificata o esclusa da patti individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Gli effetti di rinunce o transazioni non sono opponibili all’INPS.

Sull’obbligazione contributiva - si legge nella decisione - in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva (Cassazione n. 12932/2021).

Indennità sostitutiva del preavviso come retribuzione imponibile

Pertanto, l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto qualificabile come emolumento di natura retributiva, rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo contributivo "nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata" (Cass. n. 20432/2024).

In altri termini, l’indennità sostitutiva, quale emolumento a contenuto retributivo, è assoggettata a contribuzione nel momento in cui il licenziamento senza preavviso produce effetti. Anche in assenza di pagamento effettivo, la base imponibile previdenziale si fonda sulla retribuzione dovuta per legge.

Principio del minimale contributivo  

La Corte di Cassazione, a seguire, richiama il principio per cui la retribuzione da assumere ai fini del calcolo contributivo non può essere inferiore a quella prevista per legge, indipendentemente dagli importi effettivamente corrisposti, da eventuali inadempimenti del datore di lavoro e anche da eventuali accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione (Cass. 8913/2023).

In definitiva, non rileva che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata pagata a seguito di accordi transattivi tra lavoratore e datore di lavoro, poiché tali intese non sono opponibili all’INPS e non incidono sul rapporto contributivo, regolato dall’art. 1 del D.L. n. 338 del 1989.

Decisione della Corte: cassazione con rinvio  

Nella specie, la sentenza d’appello si era posta in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. nn. 395/2024 e 33756/2023), limitandosi invece a sostenere un’interpretazione restrittiva dell’autonomia e dell’indisponibilità dell’obbligo contributivo.

La Corte di Cassazione, ciò posto, ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi espressi. Al giudice del rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Con l’ordinanza n. 24416/2025, in conclusione, la Corte di Cassazione ribadisce un principio chiave del sistema previdenziale: l’autonomia e l’indisponibilità del rapporto contributivo. L’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto elemento retributivo legale, costituisce base imponibile previdenziale, anche quando non venga pagata per effetto di una rinuncia del lavoratore.

Conferma del principio sull’obbligo contributivo INPS

Le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24416/2025 trovano conferma e ulteriore rafforzamento nella successiva ordinanza n. 24446/2025, emessa il 3 settembre 2025.

In entrambe le pronunce, la Suprema Corte ribadisce l’autonomia del rapporto contributivo, l’inopponibilità all’INPS di accordi dispositivi tra le parti del rapporto di lavoro e la piena operatività del principio del minimale contributivo, anche in presenza di rinunce all’indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Una società, a seguito di licenziamento collettivo, non ha versato i contributi INPS sull’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che i lavoratori vi avevano formalmente rinunciato nell’ambito di accordi conciliativi.
Questione dibattuta Se la rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso renda inopponibile all’INPS l’obbligo contributivo previsto per legge su tale emolumento.
Soluzione della Corte di Cassazione (ord. n. 24416/2025) La Corte ha stabilito che l’obbligo contributivo sull’indennità sostitutiva del preavviso sussiste comunque, anche in presenza di rinuncia da parte del lavoratore, poiché il rapporto contributivo ha natura pubblicistica e autonoma. Gli accordi individuali non sono opponibili all’INPS, e la base imponibile va determinata sulla retribuzione dovuta per legge, indipendentemente dal pagamento effettivo.
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