Indennizzi ai risparmiatori, decreto del Mef con le disposizioni attuative

Pubblicato il 13 giugno 2019

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’atteso provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle disposizioni sui ristori ai risparmiatori.

Modalità di accesso al FIR

Si tratta del decreto del MEF del 10 maggio 2019, sulle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), pubblicato in GU lo scorso 11 giugno.

Il provvedimento è stato messo a punto in applicazione della Legge n. 145/2018, e, in particolare, delle disposizioni di cui al relativo articolo 1, commi da 493 a 507.

Con questo, si rammenta, è stata prevista l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del TUF.

Nel nuovo testo, sono individuati i termini e le procedure per richiedere gli indennizzi anche se, per la definitiva operatività dei ristori, occorrerà attendere un ulteriore provvedimento che disciplini la composizione della Commissione tecnica chiamata a esaminare le richieste d’accesso al fondo.

Chi può chiedere il ristoro?

Il decreto del MEF individua, in primis, i soggetti “aventi diritto” a chiedere l'indennizzo del FIR, ossia:

Gli aventi diritto o i loro rappresentanti potranno chiedere l'erogazione dell'indennizzo presentandone la relativa istanza, nelle forme che verranno indicate con delibera della costituenda Commissione tecnica.

Misura degli indennizzi

Si prevede, così, che l’indennizzo sia determinato:

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