Nell’ambito di associazioni professionali, l’accordo patrimoniale con l’associato uscente, se autonomo rispetto alla delibera di modifica dell’ente, non rientra nella disciplina degli atti societari di cui all’articolo 4 del TUR (DPR n. 131/1986).
E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 3 del 13 gennaio 2026, con cui fornisce importanti chiarimenti per associazioni professionali, studi associati e consulenti fiscali, in merito al trattamento ai fini dell’imposta di registro dell’accordo con cui viene riconosciuto un indennizzo patrimoniale al socio uscente per pensionamento, quando tale accordo è perfezionato per corrispondenza.
L’istanza di interpello riguarda un’associazione tra professionisti costituita con scrittura privata autenticata, i cui patti associativi prevedono, in caso di pensionamento, il riconoscimento di un indennizzo a carico dell’associazione, da determinarsi di comune accordo tra gli associati.
Nel caso concreto:
L’istante ha chiesto se tale accordo potesse essere registrato solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Secondo il contribuente:
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 3/2026, non condivide l’impostazione del contribuente.
Uno dei passaggi centrali del parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la netta separazione concettuale tra:
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali atti non possono essere sovrapposti:
Questa distinzione è decisiva, poiché consente all’Agenzia di escludere che l’accordo patrimoniale possa essere automaticamente ricondotto alla disciplina degli atti propri degli enti associativi prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR).
Nel parere fornito con risposta n. 3 del 13 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate dedica ampio spazio a spiegare perché non sia applicabile l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, del TUR, norma che disciplina, tra l’altro, le assegnazioni ai soci o associati.
In particolare, viene chiarito che:
L’Agenzia richiama, inoltre, il contenuto dei patti associativi, evidenziando come:
Tali elementi confermano, secondo l’Amministrazione, che l’indennizzo non ha natura restitutoria, ma integra una attribuzione patrimoniale autonoma, sganciata dal meccanismo tipico dei conferimenti e delle loro restituzioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’accordo di determinazione dell’indennizzo debba essere ricondotto alla categoria residuale degli:
È importante sottolineare che, secondo l’Agenzia, tale inquadramento vale:
Un ulteriore profilo affrontato in modo puntuale riguarda l’obbligo di registrazione.
Poiché:
l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte II, del TUR.
Ne deriva che l’accordo:
Sul punto, l’Agenzia chiarisce espressamente che anche la registrazione volontaria comporta l’applicazione della tassazione proporzionale, ai sensi dell’articolo 8 del TUR.
Il richiamo all’articolo 20 del TUR
In chiusura, l’Amministrazione finanziaria richiama il principio generale di cui all’articolo 20 del TUR, ribadendo che l’imposta di registro deve essere applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato o dalla forma apparente.
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