Indicazioni dell'INL sulle modalità di contestazione del licenziamento

Pubblicato il 02 settembre 2020

Con pubblicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione Strumenti e servizi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica una sintesi relativa alle modalità di contestazione del licenziamento.

In particolare, come previsto dalla normativa vigente, il lavoratore che intenda procedere alla contestazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di decadenza di 60 giorni, la propria volontà di contestare il licenziamento e, a pena di inefficacia, depositare il ricorso presso il tribunale del lavoro entro i successivi 180 giorni.

Altresì, l'Ente rammenta che i datori di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali ex art. 18, comma 8, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che intendano licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, dovranno preventivamente trasmettere una comunicazione alla sede territoriale competente e, per conoscenza, al lavoratore.

Il predetto obbligo non sussiste se il lavoratore:

Diversamente, per quanto concerne i licenziamenti disciplinari, il lavoratore potrà, oltreché in via giudiziale, rivolgersi all'Ispettorato territoriale del lavoro per esperire la procedura arbitrale prevista dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300.

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