Indicazioni operative per la fruizione dei permessi per l’assistenza ai familiari disabili

Pubblicato il 26 gennaio 2011 A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010 (collegato lavoro) alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, l’Inps, con il messaggio 1740/2011, ha fornito alcuni chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

Le istruzioni operative sull’argomento sono state, invece, rilasciate con circolare n. 155/2010, in cui si legge che: la nuova disciplina sui permessi per l’assistenza ai familiari disabili è operativa dal 24 novembre 2010 e che le domande presentate da parenti e affini di terzo grado oppure da più familiari, prima di tale data e non ancora istruite, sarebbero state riesaminate alla luce delle nuove norme.

Ora, si precisa che se il parente o affine di terzo grado, è interessato a fruire dei citati benefici, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge o del genitore utile a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa. Inoltre, sempre alla luce delle novità introdotte dal Collegato lavoro, gli uffici dovranno riesaminare le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave oltre a quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Riguardo a tali specifiche situazioni, l’Inps stabilisce che:

- gli operatori dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 – cioè il 24 novembre 2010 - ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande, con cui scegliere da quale familiare farsi assistere;

- se le citate dichiarazioni non perverranno alle sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio oppure di reiezione, con effetto dal 24 novembre 2010.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy