Indirizzi interpretativi sulla formazione degli avvocati mediatori e altri aspetti del procedimento di mediazione

Pubblicato il 05 novembre 2013 L'XI Assemblea del Coordinamento della conciliazione forense si è riunita a Pesaro il 17 e 18 ottobre 2013 per un confronto sulle recenti modifiche in materia di mediazione obbligatoria alla luce della legge n. 98/2013 di conversione del cosiddetto “Decreto del fare”, Decreto legge n. 69/2013.

In tale contesto, il Coordinamento ha provveduto alla formulazione di propri indirizzi interpretativi sulla formazione degli avvocati mediatori e sugli altri aspetti del procedimento di mediazione, indirizzi che sono stati raccolti in due documenti, pubblicati sul sito dell'associazione.

Si segnala che il Coordinamento della conciliazione forense è stato costituito nell'ottobre del 2008, su iniziativa degli Organismi di Conciliazione Forensi di Firenze, Monza e Perugia, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bolzano, Latina, Milano, Nocera Inferiore, Pordenone e Verona, della Camera Arbitrale di Venezia, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. Al Coordinamento hanno aderito anche gli Ordini Forensi di Ancona, Ferrara, Pesaro, Rovereto, Spoleto, Trento, Treviso, Tivoli e la Camera di Conciliazione di Roma, costituita dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma.

Nei due documenti, oltre ad individuare, in concreto, i criteri applicativi della formazione dell'avvocato mediatore, il Coordinamento si è occupato anche degli aspetti del procedimento di conciliazione relativi all'assistenza obbligatoria dell'avvocato, alla competenza territoriale e alle spese di mediazione.

Così, con particolare riferimento al primo di questi aspetti, viene sottolineato che, alla luce delle recenti modifiche, l'assistenza dell'avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, sia essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola contrattuale.
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