Induttivo: costi inerenti da detrarre dal maggior reddito

Pubblicato il 23 ottobre 2020

Nel procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, l’amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano state indicate e dimostrate dal contribuente, o di quelle comunque emerse dagli accertamenti compiuti.

Nel caso in cui, peraltro, l’Ufficio abbia proceduto mediante accertamenti bancari, le operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili non possono automaticamente includersi fra dette componenti negative.

Le operazioni sui conti medesimi, infatti, sia quelle attive che quelle passive, vanno considerate ricavi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, “gravando sul contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili, a meno che non risulti dallo stesso atto impositivo, o comunque da elementi a disposizione del giudice, che dette operazioni di prelievo sono state effettivamente destinate al sostenimento di costi dell'attività d'impresa".

E’ quanto enunciato in tema di accertamento delle imposte sui redditi dalla Sezione tributaria civile della Cassazione, con ordinanza n. 23093 del 22 ottobre 2020.

Con tale pronuncia è stato accolto il ricorso promosso da una Srl in liquidazione, destinataria di una verifica fiscale ad opera della Guardia di finanza da cui erano scaturiti quattro avvisi di accertamento.

La società aveva impugnatoi detti avvisi ottenendo, in primo grado, sentenza favorevole, poi ribaltata dalla CTR sull’assunto che le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai soci della società, a ristrettissima base partecipativa, erano tali da confermare il quadro di evasione e di contabilità parallela "in nero" che era emersa nel corso della verifica.

Da qui il ricorso della contribuente davanti alla Corte di legittimità, con cui era stato lamentato, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati.

Doglianza giudicata fondata dalla Suprema corte che ha provveduto all'annullamento della decisione impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo esame della questione sottesa ai motivi accolti nell'ambito del quale dovranno detrarsi “dal maggior reddito accertato i costi inerenti all'attività di cui ai movimenti passivi dei conti correnti dei soci della ricorrente, come evincibili”.

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