Induzione indebita in presenza di blanda pressione del funzionario

Pubblicato il 16 marzo 2013 Con sentenza n. 12373 del 15 marzo 2013, la Cassazione ha ribadito la continuità normativa tra le vecchie e le nuove fattispecie previste dal Codice penale in materia di corruzione e concussione.

In particolare, è stata ritenuta applicabile, in capo ad un vicesindaco originariamente accusato di concussione per aver chiesto un contributo alla propria campagna elettorale per spingere una pratica edilizia in stallo, la fattispecie più favorevole dell’induzione indebita di cui all'articolo 319 quater del Codice penale, nel frattempo entrata in vigore con la Legge n. 190/2012.

Spetterà alla Corte d'appello, a cui i giudici di legittimità hanno fatto rinvio, procedere con una nuova valutazione sulla blanda forma di pressione esercitata dall’imputato “tale da lasciare al destinatario della pretesa un margine di scelta, avuto riguardo anche ai contesti e alla causale della richiesta stessa, giustificata nella specie con il finanziamento e il buon esito della campagna elettorale, campagna che ove non si fosse conclusa con la rielezione del richiedente X, avrebbe potuto determinare il ritardo o la non approvazione della pratica”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy