Induzione indebita in presenza di blanda pressione del funzionario

Pubblicato il 16 marzo 2013 Con sentenza n. 12373 del 15 marzo 2013, la Cassazione ha ribadito la continuità normativa tra le vecchie e le nuove fattispecie previste dal Codice penale in materia di corruzione e concussione.

In particolare, è stata ritenuta applicabile, in capo ad un vicesindaco originariamente accusato di concussione per aver chiesto un contributo alla propria campagna elettorale per spingere una pratica edilizia in stallo, la fattispecie più favorevole dell’induzione indebita di cui all'articolo 319 quater del Codice penale, nel frattempo entrata in vigore con la Legge n. 190/2012.

Spetterà alla Corte d'appello, a cui i giudici di legittimità hanno fatto rinvio, procedere con una nuova valutazione sulla blanda forma di pressione esercitata dall’imputato “tale da lasciare al destinatario della pretesa un margine di scelta, avuto riguardo anche ai contesti e alla causale della richiesta stessa, giustificata nella specie con il finanziamento e il buon esito della campagna elettorale, campagna che ove non si fosse conclusa con la rielezione del richiedente X, avrebbe potuto determinare il ritardo o la non approvazione della pratica”.
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