Induzione indebita se c'è uno scambio, anche non paritario, di promesse o prestazioni

Pubblicato il 03 marzo 2015 Con sentenza n. 8625 del 2 marzo 2015, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione di non luogo a procedere nei confronti di un soggetto accusato del delitto di induzione indebita tentata.

In particolare, è stato accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero secondo il quale la decisione di merito era priva di effettiva motivazione.

Nel caso in esame, l'indagato aveva preteso di entrare in un locale, senza averne il diritto, adducendo di appartenere alla Polizia penitenziaria; nella circostanza, l'uomo aveva usato anche la forza nei confronti del suo interlocutore, tentando di spostarlo fisicamente per varcare l'ingresso e chiedendo anche l'intervento di una pattuglia di polizia.

Irrilevanza esclusa se il tentativo fallisce per la resistenza opposta

Secondo il Pm, l'organo giudicante nel merito aveva derogato, senza alcuna motivazione, alla regola di giudizio tipica dell'udienza preliminare, affermando, in particolare, l'irrilevanza della condotta ex articolo 56, comma 3 del Codice penale; irrilevanza che, per contro, era da escludere posto che la pretesa di entrare nel locale era fallita solo per la resistenza opposta dalla guardia giurata.

Da verificare la qualificazione del fatto

Con l'ordinanza, i giudici di legittimità hanno invitato il giudice del rinvio a verificare la congruenza della qualificazione giuridica conferita al fatto in quanto - a detta della Suprema corte - se è vero che, secondo la ricostruzione, i soggetto mirava a conseguire una utilità indebita, resterebbe, comunque, da stabilire la riconducibilità della sua pretesa ad un abuso di qualità o della funzione.

Inoltre - continua la Corte - la fattispecie addebitata si caratterizza per uno scambio, sia pure non paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione.

Se allora è concepibile, in astratto, un tentativo di indebita induzione, resta chiara l'estraneità alla fattispecie dei casi in cui la promessa o la prestazione non intervengono proprio perchè l'extraneus resiste alla sollecitazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy