Per le Sezioni unite di Cassazione, la regola dell’infalcidiabilità del credito Iva, di cui all’articolo 182 ter della Legge fallimentare, in vigore fino a sabato 31 dicembre 2016, trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.
Il principio è stato ribadito nel testo della sentenza n. 760 del 13 gennaio 2017 in cui è stato spiegato che, nell’ambito della disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale, la infalcidiabilità del credito Iva rappresenta un’eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, anche tributari.
Detta eccezione non può estendersi automaticamente oltre l’ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è prevista.
Questo assunto è dimostrato anche dal fatto che l’applicazione dell’eccezione medesima al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ne ha richiesto un’espressa previsione normativa.
In definitiva – si legge nella pronuncia - è un argomento non corretto quello che presume di applicazione “universale” una norma qualificata eccezionale “solo perché prevede un’eccezione nell’ambito di una disciplina di per sé speciale”.
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