Infiltrazioni Condominio paga due terzi

Pubblicato il 11 maggio 2016

In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, rispondono sia il proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello) in quanto custode del bene (ex art. 2051 c.c.), sia il condominio.

Conservazione lastrico solare spetta al condominio

Ed il condominio risponde poiché la funzione di copertura dell’intero edificio (o di parte di esso) propria del lastrico solare – ancorché di proprietà esclusiva – impone all'amministratore l’adozione di controlli necessari per la conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma n. 4 c.c.) ed all'assemblea dei condomini, di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 primo comma n. 4).

Concorso responsabilità Due terzi al condominio Un terzo al proprietario

Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione di cui all’art. 1226 c.c., il quale pone le spese di riparazione e costruzione, per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016, in ordine alla controversia instaurata dai proprietari di un appartamento, che avevano subito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà esclusiva – lastrico solare a copertura della palazzina. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy