Informazione ambientale Precisazioni Corte Ue

Pubblicato il 24 novembre 2016

La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a fornire la corretta interpretazione dell’articolo 4 della Direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'articolo in oggetto è specificamente deputato a indicare i casi in cui gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale possa essere respinta.

Statuizione su richiesta accesso

Secondo i giudici europei – sentenza del 23 novembre 2016 pronunciata con riferimento alla causa C-442/14 - anche qualora il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del relativo procedimento, chiesto il trattamento riservato delle informazioni, è possibile che l’autorità competente, alla quale un terzo abbia presentato una domanda di accesso alle informazioni, esamini l’opposizione di detto richiedente e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della direttiva, con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

Per la Corte, il secondo paragrafo dell’articolo 2 della medesima direttiva va, invece, letto nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi ivi contemplati alle lettere a), d), e da f) a h), del secondo comma, vanno divulgati “solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione, riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Emissioni e informazioni ambientali Nozioni

Nell medesima decisione viene specificato che nella nozione di “emissioni nell’ambiente” vanno fatti rientrare “il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo".

A seguire, nella nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” rientrerebbero anche le indicazioni “relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle “emissioni nell’ambiente” di detti prodotti o sostanze, nonché “i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione”.

La questione sottoposta ai giudici europei prende le mosse da una causa tra un’azienda olandese e l’Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei biocidi, in merito alla decisione con la quale quest’ultima aveva parzialmente accolto una richiesta di divulgazione dei documenti presentati in occasione delle procedure di autorizzazione all’immissione sul mercato dei Paesi Bassi di determinati prodotti fitosanitari e biocidi.

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