Informazione sindacale anche via WhatsApp se gli interessi sono tutelati

Pubblicato il 15 gennaio 2026

La violazione degli obblighi di informazione e confronto sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, ma tale presunzione è superata quando risulti accertato che, in ragione di giustificate contingenze, gli interessi alla partecipazione sindacale siano stati in concreto assicurati, anche attraverso modalità non formalmente conformi, ma comunque idonee a realizzarne gli scopi.

Obblighi di informazione e confronto sindacale: i chiarimenti della Cassazione  

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 789 pubblicata il 14 gennaio 2026, offre un interessante chiarimento in materia di obblighi di informazione e confronto sindacale, con particolare riferimento alla loro applicazione in situazioni emergenziali.

La pronuncia affronta il tema della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970, chiarendo quando la violazione delle procedure previste dalla contrattazione collettiva possa ritenersi solo formale e quando, invece, determini una reale lesione delle prerogative sindacali.

Il quadro normativo sugli obblighi di informazione e confronto sindacale  

Informazione e confronto nelle relazioni sindacali  

Nel sistema delle relazioni sindacali, gli istituti dell’informazione e del confronto non si traducono in un momento di contrattazione collettiva in senso proprio, ma sono funzionali ad assicurare, secondo una logica partecipativa, la conoscenza delle scelte datoriali e una interlocuzione sindacale preventiva sulle materie considerate, al fine di tutelare in concreto gli interessi collettivi cui le relative disposizioni sono preordinate.

Tali strumenti sono quindi volti a garantire un effettivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, pur senza attribuire ad esse un potere decisionale diretto.

Gli obblighi previsti dal CCNL Sanità 21 maggio 2018  

Nel comparto sanità, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 disciplina in modo articolato gli obblighi di informazione e confronto attraverso gli articoli 3, 4 e 5.

Le disposizioni collettive individuano le materie oggetto di interlocuzione sindacale, includendo espressamente quelle concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e definiscono le modalità procedurali attraverso cui tali obblighi devono essere adempiuti, in una prospettiva di partecipazione ordinata e strutturata.

Il caso concreto: informazione e confronto durante l’emergenza Covid-19  

La contestazione sindacale  

La vicenda oggetto dell’ordinanza trae origine da un’azione promossa ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 nei confronti di un ente del Servizio sanitario, chiamato a gestire, nelle fasi iniziali dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’organizzazione delle attività lavorative e l’adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza del personale.

La contestazione sindacale riguardava la presunta inosservanza degli obblighi di informazione e confronto previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, con riferimento alle decisioni assunte dall’ente in materia prevenzionistica. Secondo la prospettazione attorea, l’adozione di tali misure sarebbe avvenuta in assenza di un previo confronto sindacale formale, così da determinare una lesione delle prerogative riconosciute dalla contrattazione collettiva e integrare una condotta antisindacale.

Le modalità di relazione adottate dall’amministrazione  

Nel valutare la fattispecie, i giudici di merito hanno accertato che, nel periodo considerato, l’ente non aveva attivato tavoli di confronto secondo le modalità ordinarie previste dal CCNL, né aveva seguito le procedure tipiche di informazione e consultazione sindacale. Tuttavia, è emerso che, nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria – caratterizzata da eccezionale urgenza, incertezza scientifica e necessità di interventi immediati – l’ente aveva comunque mantenuto rapporti con le organizzazioni sindacali attraverso contatti diretti e immediati.

In particolare, dall’istruttoria era risultata un’immediata e diretta interlocuzione mediante messaggistica WhatsApp, utilizzata quale strumento di comunicazione istantanea per condividere informazioni e decisioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro e di misure di sicurezza, ritenute indispensabili per fronteggiare la situazione contingente.

La valutazione della Cassazione sugli obblighi di informazione e confronto  

Violazione formale delle regole contrattuali  

Nel valutare la fattispecie, la Corte di Cassazione ha in primo luogo preso atto che le modalità di interlocuzione adottate non risultavano pienamente conformi alle procedure tipiche previste dal CCNL.

Sotto il profilo astratto, tale mancato rispetto delle forme contrattuali era idoneo a fondare una presunzione di antisindacalità, in quanto incideva su prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali dalla contrattazione collettiva.

La rilevanza delle condizioni oggettive di fatto  

Accanto a tale rilievo formale, la Corte ha valorizzato tuttavia le condizioni oggettive in cui la condotta datoriale si è realizzata.

L’insorgenza improvvisa della pandemia, la mancanza iniziale di dati scientifici certi e l’esigenza di dare immediata attuazione alle misure di prevenzione avevano reso incompatibile, nelle fasi iniziali, l’attivazione di un confronto sindacale secondo le modalità ordinarie. In tale contesto, assumeva rilievo decisivo il fatto che l’informazione e l’interlocuzione fossero state comunque assicurate mediante canali di comunicazione diretta, tra cui la messaggistica WhatsApp.

Informazione e confronto sindacale e condotta antisindacale  

Il criterio della lesione concreta delle prerogative sindacali  

La Corte di Cassazione, in tale contesto, ha ribadito che la nozione di condotta antisindacale non può essere ancorata alla sola violazione formale di disposizioni legali o contrattuali.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è necessario accertare se la condotta abbia determinato una lesione concreta ed effettiva delle prerogative sindacali, valutata alla luce delle circostanze di fatto in cui essa si è inserita.

Forme atipiche di informazione e confronto  

In questa prospettiva, gli Ermellini hanno riconosciuto che, in situazioni eccezionali, l’informazione e il confronto sindacale possono essere assicurati anche attraverso forme atipiche ed estemporanee, purché oggettivamente idonee a perseguire le finalità proprie delle disposizioni collettive.

L’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, quali WhatsApp, viene così considerato rilevante non in quanto tale, ma quale mezzo concreto di interlocuzione, idoneo a garantire, nelle condizioni date, la partecipazione sindacale e la circolazione delle informazioni.

Il principio di diritto affermato dalla Corte  

Al termine della sua disamina, quindi, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

"la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi".

Gestione del confronto sindacale in situazioni emergenziali  

La pronuncia n. 789/2026, in conclusione, evidenzia come, in contesti emergenziali, le amministrazioni possano ricorrere a modalità flessibili di interlocuzione, purché finalizzate a garantire un effettivo flusso informativo verso le organizzazioni sindacali.

In tale ottica, anche strumenti di comunicazione diretta e istantanea, come la messaggistica WhatsApp, possono assumere rilievo giuridico, se utilizzati per assicurare tempestività e concretezza all’informazione.

Prevenzione del contenzioso ex art. 28 Statuto dei lavoratori  

Sul piano operativo, la decisione richiama l’attenzione sull’importanza di:

L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un approccio che privilegia la sostanza nella disciplina degli obblighi di informazione e confronto sindacale.

In situazioni emergenziali, la tutela delle prerogative sindacali non dipende esclusivamente dal rispetto delle forme procedurali tipiche, ma dalla concreta capacità delle modalità adottate – incluse quelle veicolate tramite strumenti di messaggistica istantanea come WhatsApp – di assicurare, nei limiti del possibile, la partecipazione e l’interlocuzione sindacale.

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Nel corso delle fasi iniziali dell’emergenza Covid-19, un ente del Servizio sanitario ha adottato misure organizzative e di tutela della salute e sicurezza del personale senza attivare le procedure formali di informazione e confronto sindacale previste dal CCNL di comparto. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono stati tuttavia mantenuti mediante contatti diretti e immediati, anche attraverso strumenti di messaggistica istantanea come WhatsApp.
Questione dibattuta Se la mancata attivazione delle forme tipiche di informazione e confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva integri, di per sé, una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, oppure se tale qualificazione debba essere esclusa quando, in presenza di circostanze eccezionali, gli interessi sindacali alla partecipazione risultino comunque tutelati in concreto.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte esclude la sussistenza di una condotta antisindacale, affermando che la violazione formale degli obblighi di informazione e confronto può far presumere l’antisindacalità, ma tale presunzione è superata quando, in presenza di giustificate contingenze, l’informazione e l’interlocuzione sindacale siano state concretamente assicurate, anche mediante forme atipiche ed estemporanee, come la messaggistica WhatsApp, purché idonee a perseguire gli scopi di tutela degli interessi sindacali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Precompilata 2026, guida Entrate online: accesso, invio, scadenze e novità

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Decreto Carburanti ter: nuove accise su benzina e gasolio dal 2 maggio 2026

04/05/2026

Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazione

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy