Infortunio: non basta il concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità

Pubblicato il 15 ottobre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20533 del 13 ottobre 2015, si è occupata di una situazione in cui un lavoratore, nello svolgimento delle sue normali mansioni di addetto alla macchina bobinatrice, si era introdotto nella zona pericolosa, per riparare i rotoli di carta danneggiati, senza fermare la macchina, verosimilmente per non perdere tempo ed aveva quindi subito un infortunio mortale.

Tale operazione era stata ritenuta dalla Corte territoriale abnorme in quanto il lavoratore aveva superato un cancelletto che impediva l’accesso alla macchina bobinatrice, la cui apertura avrebbe, tra l’altro, determinato il fermo della macchina.

Per gli Ermellini, tuttavia, nel caso di specie non è adeguatamente accertato che la condotta del lavoratore sia stata abnorme, imprevedibile e assolutamente inopinabile, oppure come rischio elettivo, generato da attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti dello stesso, poiché il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, e la necessità di intervento sulla macchina per effettuare riparazione era una evenienza non solo possibile, ma anzi probabile.

Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità non solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell’imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e cioè quando l'attività non sia in rapporto con Io svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso, ma anche quando non accerti e vigili che le misure di protezione siano effettivamente rispettate da parte del dipendente posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l’imprudenza e negligenza dello stesso.

E’ palese, inoltre, che quando sia occorso l’infortunio mortale, l’accesso alla macchina in movimento non era del tutto impedito, tanto è vero che alcuni testi avevano confermato la possibilità di scavalcare o passare sotto il cancelletto esistente.

Quindi, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro occorre tener presente la sussistenza l’obbligo del datore di lavoro di controllare e vigilare che il divieto di accesso alla macchina in movimento venisse rispettato in concreto nonché il fatto che lo stesso debba mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy