Ingiunzione illegittima ad avvocato Tutti i danni vanno chiesti in primo grado

Pubblicato il 06 aprile 2017

La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito, nell’ambito di una vicenda in cui un avvocato si era opposto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli dalla banca, poi dichiarato illegittimo, avevano contestualmente rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal legale, circoscritta alla sola lesione alla propria onorabilità e all’immagine professionale.

Il professionista, in particolare, aveva avanzato ricorso avverso la decisione della Corte d’appello, lamentando che, in realtà, l’ampiezza della domanda risarcitoria formulata in primo grado dovesse ricomprendere l’intero genere del danno patrimoniale.

Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, i giudici di secondo grado non si erano affatto fermati ad un riscontro meramente letterale della prospettazione svolta nella citazione in opposizione.

A prescindere, però, dalla produzione documentale depositata dal ricorrente nello svolgimento del primo giudizio, era stato giustamente rilevato che quest’ultima non era stata accompagnata da argomentazioni di taglio diverso.

L’unico danno lamentato in primo grado, ossia, era solo quello all’immagine e all’onorabilità professionale.

Domanda più ampia in appello? E' mutatio libelli

Sul punto, la Suprema corte ha precisato come una domanda di risarcimento quantitativamente maggiore da quella presentata originariamente, non poteva essere proposta con la citazione in appello, in quanto ciò comportava una vera e propria mutatio libelli e non una semplice emendatio.

Ciò in considerazione della differenza che corre tra la specificità dell’allegazione di una lesione di immagine e onorabilità professionale e l’ampiezza di quella ricompensava dell’intero genere formato dal danno patrimoniale.

E’ quanto sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8805 del 5 aprile 2017.

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