Ingiusta detenzione: no a criteri rigidi nella liquidazione dell'indennizzo

Pubblicato il 15 dicembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45710 depositata il 7 dicembre 2011, ha annullato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva rigettato l'istanza avanzata da un uomo al fine di vedersi riconoscere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita in carcere per un periodo di ben 47 giorni.

La Suprema corte ha precisato come, nelle operazioni di liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, occorra procedere valutando sia la durata della custodia cautelare che, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà; la quantificazione – continua la Corte – va, comunque, disancorata da “criteri o parametri rigidi”.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che nell'ordinanza impugnata non era stato tenuto conto di tali principi in quanto la Corte d'appello aveva motivato in maniera apparente con riferimento all’esclusione di pregiudizi di natura psicologica e del discredito sociale, limitandosi a rilevare che si trattasse di conseguenze "normalmente ricorrenti" nel caso di ingiusta detenzione, senza indicare alcun elemento concreto “per escludere la riconducibilità alla ingiusta detenzione delle conseguenze lamentate dal ricorrente”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy