INL. Cura Italia, indicazioni operative agli enti ispettivi

Pubblicato il 25 marzo 2020

Dopo l’entrata in vigore del Dl n. 18/2020, recante misure di sostegno a lavoratori, famiglie ed imprese connesse con l’emergenza Coronavirus, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto le prime indicazioni operative sulle norme in materia di lavoro che incidono sulle attività di sua competenza.

In particolare, nella nota n. 2211 del 24 marzo 2020, l’Ispettorato Nazionale si sofferma sugli effetti che le norme del Decreto Cura Italia hanno prodotto, tra le altre cose, in materia di:

INL. Cura Italia, sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

L’articolo 103 del Dl 18/2020 dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Da ciò ne deriva che sono sospesi o differiti anche tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Nello specifico, con riferimento ai termini di propria competenza, l’INL elenca che sono sospesi i termini relativi:

Nella nota si precisa che per effetto di quanto previsto dal citato articolo 103, il termine di 7 giorni per la convocazione delle parti è sospeso dal 23 febbraio sino al 15 aprile.

Gli Uffici devono quindi trasmettere, se non lo hanno già fatto, le convocazioni relative alle istanze di cui sopra solo a decorrere dal prossimo 15 aprile, secondo una programmazione che consenta di osservare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le misure di cautela già prescritte con la nota prot. n. 2117 dello scorso 10 marzo.

INL. Cura Italia, sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

Con riferimento all’articolo 46 del Cura Italia, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospese per 60 giorni le procedure di impugnazione dei licenziamenti e per lo stesso periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, l’Ispettorato specifica che le disposizioni si applicano sia ai licenziamenti collettivi che individuali.

Infatti, non possono essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e per i sessanta giorni successivi; analogamente i licenziamenti pendenti, avviati dopo il 23 febbraio, sono sospesi per lo stesso periodo di tempo.

Per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 L. n. 604/1966, la norma stabilisce per il datore di lavoro un divieto di risoluzione dal contratto per tutto il periodo indicato.

INL. Cura Italia, misure in materia di giustizia civile e penale e altre disposizioni

Con riferimento all’articolo 83, del Dl n. 18/2020 che prevede il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari (comma 1) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino al 15 aprile 2020, la nota 2211/2020 specifica che tali misure possono comportare:

Con riferimento agli articoli 60 e 61, in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, nella nota di ieri si legge che – specificatamente con l’articolo 61 - “si è inteso limitare la sospensione del versamento delle ritenute ai redditi da lavoro dipendenti e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 escludendo, invece, l'art. 29 del medesimo D.P.R. (rubricato "Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato")”.

A tal proposito, viene ricordata la Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020, che reca in allegato l’elenco dei codici ATECO delle attività interessate dalla sospensione.

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