Innovazione per le PMI, prorogate le istanze di moratoria

Pubblicato il 10 giugno 2021

Prorogati i termini della moratoria per le PMI. Infatti, l’art. 16 del D.L. n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha disposto il differimento di una ulteriore proroga dei termini della moratoria per le PMI già introdotta dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020 e valevole fino al 30 giugno 2021.

In altri termini, tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021 – limitatamente alla sola quota capitale – presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021. Tale istanza dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al soggetto gestore, secondo il modello “Mod.DSAN”.

A specificarlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 191166 dell’8 giugno 2021.

Finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA, sospensione interessi

Si ricorda, inoltre, che non è più possibile sospendere il pagamento degli interessi, ma solo del capitale. L’istruttoria che le banche effettueranno in sede di domanda di proroga sarà probabilmente minima, anche per non appesantire i processi deliberativi.

Innovazione piccole e medie imprese, moratoria privata

Il tenore letterale della norma in esame induce a ritenere che non possa accedere a questa proroga chi via abbia già rinunciato e abbia, quindi, ripreso i pagamenti dopo settembre 2020 o, secondo i casi, gennaio 2021. Queste imprese potranno eventualmente richiedere una cd. “moratoria privata”, così come quelle che non avevano successivamente gli effetti della pandemia.

Proroga moratoria dei finanziamenti agevolati, le garanzie

Un ulteriore riflesso della disposizione riguarda le garanzie di Stato concesse sulle disposizioni oggetto di moratoria. L’art. 16 del D.L. n. 73/2021 prevede, infatti, il differimento al 31 dicembre anche dei termini di cui ai co. 6 e 8 dell’art. 56 del D.l. n. 18/2020.

Essi riguardano la concessione, senza istruttoria, della garanzia di Stato a valere – in sostanza – sul 33% delle esposizioni sospese e il diritto delle banche finanziatrici a escuterla solo se avranno avviato le azioni esecutive nei 18 mesi successivi al termine della moratoria medesima.

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