Inopponibilità non rilevabile dal giudice

Pubblicato il 09 febbraio 2016

La Suprema corte di Cassazione si è espressa in ordine alla natura del potere di rilevazione della mancata trascrizione della domanda giudiziale di simulazione o di revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 del Codice civile, proposta contro il debitore ed il terzo acquirente del bene da lui trasferito, in relazione alla quale sopravvenga il fallimento del terzo acquirente.

Un’ipotesi, questa, in cui – sottolinea la Corte – diventa rilevante la disposizione di cui all’articolo 45 della Legge fallimentare secondo la quale “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.

Prospettazione spetta al curatore

Per la Cassazione, la nozione stessa di inopponibilità postula che la relativa prospettazione sia affidata non al potere di rilevazione officioso del giudice, bensì al potere di chi della inopponibilità benefici e, dunque, al curatore, se tale situazione è dedotta in giudizio contro il debitore fallito e il curatore si costituisca per proseguire la causa.

E’ la stessa descrizione normativa della fattispecie in termini di inopponibilità, in conclusione, che giustifica l’esclusione del potere di rilevazione del giudice.

Detti assunti sono stati evidenziati dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 2383 depositata l’8 febbraio 2016.

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