Inps. Aggiornati gli importi delle indennità per il 2011

Pubblicato il 05 febbraio 2011 La circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, dell’Ente nazionale previdenziale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2011, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento, nonchè la misura dell’importo mensile dell’assegno per l’attività socialmente utili.

La legge n. 247/2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti dei cosiddetti “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

I nuovi importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2011 sono pari a 906,80 euro e 1.088,16 euro per la cig del settore edile.

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono pari per il 2011 a 906,80 euro e a 1.089,89 euro.

Stessi importi anche per i massimali mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione dl 5,84%.

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2011, a 541,38 euro.
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