Inps. Analisi delle nuove tutele per l’occupazione introdotte dalla riforma del lavoro Fornero

Pubblicato il 09 gennaio 2013 Con le prime due circolari del nuovo anno, l’Inps analizza alcuni aspetti della riforma del lavoro Fornero (L. n. 92/2012), che riguardano le tutele per l’occupazione in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, nella circolare n. 1/2013, si affronta il discorso dell’estensione della Cigs, come previsto dalla legge n. 92/2012, a partire dal 1° gennaio 2013, per alcune categorie di soggetti.

Infatti, la Riforma del mercato del lavoro ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, che fino al 2012 vi potevano accedere solo sulla base di specifici finanziamenti approvati annualmente nelle leggi di stabilità.

Rientrano tra tali soggetti: le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; le imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; le imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Analogamente dal 1° gennaio 2013 è abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, in forza della quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.

Sempre nella circolare n. 1/2012 viene ricordato come la legge di riforma ha abrogato la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). Pertanto, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sé le dichiarazioni di immediata disponibilità (tramite il modello mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.

Nella circolare n. 2/2013, invece, l’Inps ricorda – sempre a partire dal 1° gennaio 2013 - l’entrata in vigore dei nuovi trattamenti di sostegno al reddito introdotti dalla legge n. 92/2012. La riforma del lavoro, infatti, ha previsto un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI.

Si apre, dunque, ora un periodo transitorio che durerà fino al 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale saranno definitivamente abrogati l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali per l'edilizia (trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al Dl n. 299/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451 e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (articoli da 9 a 19) della L. n. 427/1975).

Nel documento di prassi, l’Ente previdenziale riassume, per ciascuna delle nuove prestazioni, le novità normative e le istruzioni operative valide per il periodo di transizione che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
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