INPS, guida aggiornata sul Reddito di Cittadinanza

Pubblicato il 19 novembre 2020

L’Inps ha reso pubblica nella sezione Notizie del proprio sito istituzionale una brochure, aggiornata all’ultimo Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, sul Reddito e Pensione di Cittadinanza illustrando procedure, requisiti e modalità di accesso al beneficio.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il beneficio viene chiamato Pensione di Cittadinanza qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni.

Erogazione

I beneficiari riceveranno le somme su una Carta di pagamento elettronica rilasciata da Poste Italiane S.p.A.

Il Reddito di Cittadinanza essendo associato ad un percorso di reinserimento lavorativo è condizionato alla sottoscrizione:

Sono esclusi dai suddetti obblighi: i minorenni, soggetti disabili, soggetti ultra sessantacinquenni, beneficiari di Pensione di Cittadinanza, soggetti già occupati o che frequentino un regolare corso di studi.

Requisiti dei richiedenti

Il richiedente deve avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e deve essere:

Calcolo del RdC

Il beneficio economico corrisponde alla somma di un componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B) sulla base delle informazioni ricavate dall’ISEE e autocertificate in fase di compilazione della domanda.

Le quote vengono calcolate moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza da cui va detratto il reddito familiare derivante dall’ISEE e il valore dei trattamenti assistenziali di cui, eventualmente, gode il nucleo familiare. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne fino ad un massimo di 2,1.

Compatibilità

Il beneficio è compatibile con la NASPI e la DISCOLL. E’, altresì, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in forma di lavoro autonomo o dipendente, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti, potendo essere ricalcolato sulla base di quanto percepito.

Comunicazioni

I titolari di RdC o di PdC Esteso saranno obbligati a comunicare all’Inps qualunque variazione che incida sulle dichiarazioni effettuate per l’accesso al beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ogni mese fino alla fine dello stesso:

Durata del beneficio

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi allo scadere dei quali può essere rinnovato dopo un mese di sospensione.

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