INPS. Il regime previdenziale da seguire è dettato dall’attività svolta

Pubblicato il 09 marzo 2011 Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9/2011, scioglie i dubbi in ordine al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell’agrotecnico laureato che svolge, oltre all’attività di libero professionista in via prevalente, anche un’altra attività di tipo autonomo.

Per il Dicastero vige l’obbligo di iscrizione e contribuzione verso uno specifico albo professionale, se il professionista svolge attività in maniera prevalente per le quali è richiesto l’obbligo di iscrizione presso l’apposito albo. La contribuzione verso la gestione separata dell’Inps, invece, deve essere fatta per l’attività svolta dal professionista a titolo non professionale.

Viceversa, se il professionista svolge l'esercizio di un'attività per la quale non è necessaria l'iscrizione all'albo, la stessa è da assicurare alla gestione separata Inps, sempre che l'attività venga svolta a titolo non professionale.

Dunque, dalla lettura dell’interpello 9/2011 emerge che l’elemento che discrimina l’iscrizione presso l’una o l’altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda un’attività per il cui esercizio è prevista l’iscrizione presso un apposito albo (in questa fattispecie quello degli agrotecnici) oppure se concerne un’attività diversa, per la quale non è richiesto l’obbligo di iscrizione presso un albo professionale.
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